Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 24/12/1993 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni [...] |
Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del [...] |
Art. 3. 1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 4. 1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune [...] |
Art. 5. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti [...] |
Art. 6. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle [...] |
Art. 7. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.8.24 - Legge 24 dicembre 1993, n. 538.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).
(G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della
2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.
1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della
5. A termini dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
6. A termini dell'art. 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del
10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 72, comma 4, del
11. Ai sensi dell'art. 52, comma 4, del
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 2, del
2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000;
b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000;
c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000;
d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000;
e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000;
f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000.
3. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'art. 13 del testo unico approvato con
4. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'art. 8 della
2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla
3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.
4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
Capo VI
NORME FINALI
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 7, comma 1)
(Omissis).
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(Omissis).
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(Omissis).
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE
A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE
ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Omissis).
Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(Omissis).
Tabella E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA REVISIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(Omissis).
Tabella F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(Omissis).