§ 27.7.235 - L. 28 febbraio 2005, n. 21.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:28/02/2005
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi [...]


§ 27.7.235 - L. 28 febbraio 2005, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonchè per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

(G.U. 1 marzo 2005, n. 49)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonchè per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315.

 

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003».

 

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».