Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 31/10/1961 |
Numero: | 1196 |
Sommario |
Art. 1. Nella locuzione cessione di beni, usata dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le [...] |
Art. 2. Gli articoli 2, 3 e4 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, sono sostituiti dal seguente (Omissis) |
Art. 3. Agli effetti delle disposizioni dall'art. 5, lettera f), e dell'art. 6, primo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, costituiscono prestazioni al dettaglio tutte [...] |
Art. 4. Con effetto dal 1° gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera a) dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, i cui redditi [...] |
Art. 5. All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini [...] |
Art. 6. Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in [...] |
§ 95.11.37 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1196. [1]
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
(G.U. 27 novembre 1961, n. 294)
Nella locuzione cessione di beni, usata dall'art. 1 del regio
In tali sensi restano modificate le disposizioni dall'art. 3, lettera b), del regio
L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui all'art. 15 del regio
Gli articoli 2, 3 e4 della
Agli effetti delle disposizioni dall'art. 5, lettera f), e dell'art. 6, primo comma, della
La lettera c) dell'art. 5 della
Sono abrogati l'art. 1, primo comma, della
Per le prestazioni previste dal primo comma del presente articolo, nonchè per le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita, resta fermo il diritto alla rivalsa dell'imposta anche nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato e di quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.
Con effetto dal 1° gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera a) dell'art. 5 della
La dichiarazione deve essere presentata anche dai professionisti che, pur conseguendo redditi classificabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, non sono tuttavia tenuti a presentarla per effetto di franchigia o di esenzione.
Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione dei proventi lordi previsti dai precedenti commi si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 13 del
All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con
Il credito dello Stato per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai detti contribuenti è assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.
Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in materia di prescrizione.
I proventi lordi risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1962 sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 e riscossi in tre rate bimestrali uguali.
[1] Abrogata dall'art. 24 del