§ 95.11.11 - Legge 29 dicembre 1949, n. 955.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:29/12/1949
Numero:955


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950
Art. 2.      I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano egualmente [...]
Art. 3.      Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in [...]
Art. 4.      Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti [...]
Art. 5.      Il contribuente tenuto a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari è ammesso a [...]
Art. 6.      Quando l'entrata determinata dalla Commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una sopratassa [...]
Art. 7.      Per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti al pubblico ovvero ambulantemente e per quelle conseguite dai pubblici esercizi, per le quali [...]
Art. 8.      La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione [...]
Art. 9.      Salvo quanto disposto dal precedente art. 5, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950


§ 95.11.11 - Legge 29 dicembre 1949, n. 955. [1]

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300)

 

 

Titolo I

 

PRODOTTI TESSILI

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950.

     Le tabelle allegate A e B alla detta legge sono sostituite con le tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato A, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano egualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sulla entrata nella misura del 2 per cento.

 

Titolo II

 

INDUSTRIA MARMIFERA

 

          Art. 3.

     Per gli atti economici concernenti il commercio del marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione, compresi gli oggetti fabbricati con l'impiego esclusivo dei detti prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura di lire 0,50 per cento dell'entrata imponibile.

     La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero degli accennati prodotti.

     I corrispettivi pagati per le operazioni di lavorazione presso terzi, quando tali operazioni rientrino nel normale ciclo lavorativo dell'industria marmifera e delle altre pietre indicate al precedente primo comma, sono soggetti all'imposta in base alla aliquota del 0,50 per cento.

 

          Art. 4.

     Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti alla registrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro.

 

Titolo III

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'ENTRATA MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI

 

          Art. 5.

     Il contribuente tenuto a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari è ammesso a rettificare la propria dichiarazione anche dopo la notificazione dell'accertamento dell'ufficio e la eventuale impugnativa avanti la commissione competente, fino al giorno fissato per la discussione del ricorso medesimo.

     L'accettazione della rettifica da parte dell'ufficio estingue il procedimento.

     Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche per gli accertamenti in corso.

 

          Art. 6.

     Quando l'entrata determinata dalla Commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, questi incorre in una sopratassa pari alla metà dell'imposta sottratta all'Erario ed in una pena pecuniaria da lire 200 a lire 40.000.

     Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la decisione della Commissione distrettuale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.

 

          Art. 7.

     Per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti al pubblico ovvero ambulantemente e per quelle conseguite dai pubblici esercizi, per le quali l'imposta è dovuta nella misura normale del 3 per cento, come pure per le entrate conseguite dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri, quando l'imposta si corrisponde in abbonamento in base al volume degli affari, essa è stabilita nella misura del 2 per cento.

 

Titolo IV

 

LIEVITO PER PANIFICAZIONE

 

          Art. 8.

     La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, è estesa anche alle entrate derivanti dal commercio del lievito per panificazione e del gas metano.

 

          Art. 9.

     Salvo quanto disposto dal precedente art. 5, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950.

 

     Allegato A

     Tabella dei prodotti soggetti all'imposta sulla entrata in base alla aliquota del 2 per cento con riferimento alle voci della tariffa doganale

 

     Canapa, lino e juta.

     148 - Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio e simili.

     149 - Cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini.

     151 - Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili.

     152 - Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè.

     153 - Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di manilla.

     154 - Filati di lino e di canapa, ritorti.

     155 - Filati di juta semplici e ritorti.

     157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

     158 - Filati di lino e di canapa da cucire.

     159 - Reti.

     160 - Tessuti di lino e di canapa.

     161 - Tessuti di juta.

     164 - Tessuti ricamati.

     167 - Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio o di altre materie grasse.

     168 - Tele di lino e di canapa.

     169 - Velluti di lino e di ramiè.

     170 - Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento vellutati.

     171 - Tappeti da pavimento, di juta vellutati, compresi quelli di ciniglia.

     172 - Calze.

     173 - Guanti.

     174 - Maglie non nominate.

     176 - Tulli.

     177 - Galloni e nastri.

     178 - Passamani.

     178-bis - Trecce di canapa o di manilla per cappelli.

     179 - Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato.

 

     Cotone

     183 - Filati semplici non mercerizzati.

     184 - Filati ritorti non mercerizzati.

     185 - Filati mercerizzati.

     186 - Catene ordite.

     187 - Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e comunque preparati per la vendita al minuto.

     188 - Corde, cordicelle e cordami.

     189 - Reti.

     190 - Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati.

     191 - Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.

     193 - Tessuti ricamati.

     196 - Tessuti incatramati, oliati e simili.

     197 - Tessuti incerati.

     ex 198 - Tessuti per applicazione smeriglio.

     199 - Cinghie e tubi, di cotone.

     200 - Velluti.

     201 - Calze e calzini.

     202 - Guanti.

     203 - Maglie non nominate.

     205 - Tulli.

     207 - Galloni e nastri.

     208 - Passamani.

     209 - Velluti, maglie, galloni e nastri, ricamati a punto passato.

     210 - Tessuti misti.

 

     Lana

     216 - Filati di pura lana Mohair.

     217 - Filati di lana, altri.

     218 - Tessuti di lana.

     219 - Tessuti di fili di lana stampati in nastro.

     220 - Tessuti broccati.

     221 - Tessuti ricamati.

     223 - Tessuti misti di lana e di materia tessile e vegetale.

     224 - Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta.

     225 - Feltri

     226 - Coperte di lana o di borra di lana.

     227 - Tappeti da pavimento, di lana e di borra di lana.

     228 - Velluti di lana.

     229 - Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più del 50 per cento.

     230 - Calze di lana.

     231 - Guanti di lana.

     232 - Maglie non nominate, di lana.

     233 - Calze miste di lana e di materia tessile vegetale.

     234 - Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale.

     235 - Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale.

     237 - Tulli.

     238 - Galloni e nastri.

     239 - Passamani.

     241 - Tessuti di crino.

     242 - Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1.600 grammi al metro quadrato.

     243 - Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi al metro quadrato.

     244 - Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello in qualsiasi proporzione.

 

     Seta

     247 - Seta tratta.

     249 - Filati di cascame di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e "cannettes" bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.

     250 - Filati di pettenuzzo e roccadino (bourrette).

     251 - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.

     252 - Tessuti di seta.

     253 - Tessuti misti con catena intieramente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili.

     254 - Tessuti misti nei quali la seta entra in misura di non meno di 12 ma non più del 50 per cento.

     255 - Tessuti ordinari di cascame di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno del 12 per cento.

     256 - Tessuti incerati.

     257 - Tessuti ricamati.

     260 - Velluti di seta.

     261 - Velluti misti.

     262 - Maglie di seta (guanti, calze, anche miste, altre).

     263 - Maglie miste, escluse le calze (guanti, altre).

     265 - Tulli e crespi, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione.

     266 - Galloni e nastri.

     267 - Passamani.

 

     Fibre artificiali (rayon e simili)

     247-bis - Fibre artificiali.

     ex 248-bis - Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).

     251-bis - Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.

     252-bis - Tessuti di fibre artificiali.

     253-bis - Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, ecc.

     254-bis - Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più del 50 per cento.

     255-bis - Tessuti ordinari di cascame di fibre artificiali pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12 per cento.

     256-bis - Tessuti incerati.

     257-bis - Tessuti ricamati.

     260-bis - Velluti di fibre artificiali.

     261-bis - Velluti misti.

     262-bis - Maglie di fibre artificiali (Guanti, calze anche miste, altre).

     263-bis - Maglie miste (escluse le calze).

     265-bis - Tulli e crespi, di fibre artificiali e misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione.

     266-bis - Galloni e nastri.

     267-bis - Passamani.

     ex 270-a - Sacchi di juta e di canapa.

     ex 270 - Fazzoletti, asciugamani, scialli, sciarpe e coperte - ex 271 - ex 272 - ex 273 - Oggetti cuciti di maglia ottenuti direttamente dalla lavorazione dei filati - ex 273-bis.             

 

     Prodotti tessili gommati ed elastici

     ex 836 - Tappeti di gomma elastica misti a tessuti e con inserzione di tessuti.

     837 - Tessuti gommati in pezza.

     838 - Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici.

 

     Allegato B

     Tabella dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sull'entrata limitatamente alla vendita all'industriale tessitore, con riferimento alle voci della tariffa doganale

 

     Canapa, lino, juta

     152 - Filati di lino, semplici, compresi quelli di ramiè.

     153 - Filati di canapa, semplici, compresi quelli di sisal e di manilla.

     154 - Filati di lino e di canapa ritorti.

     155 - Filati di juta semplici e ritorti.

     157 - Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio e refe.

 

     Cotone

     183 - Filati semplici non mercerizzati.

     184 - Filati ritorti non mercerizzati.

     185 - Filati mercerizzati.

 

     Lana

     216 - Filati pura lana Mohair.

     217 - Filati di lana, altri.

 

     Seta

     247 - Seta tratta.

     249 - Filati di cascami di seta (chappe), in matassine, su tubi per spole, fusi e "cannettes", bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto.

     250 - Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette).

 

     Fibre artificiali (rayon e simili)

     247-bis - Fibre artificiali.

     ex 248-bis - Cascami di fibre artificiali (filati o torti ad uno o più fili).

 

     Annotazioni

     A. - Deve considerarsi fabbricante di tessuti ai fini della esenzione dell'imposta sull'entrata per l'acquisto dei filati elencati nella presente tabella, l'industriale che provvede, mediante lavorazione nei propri opifici o presso terzi del filato acquistato od importato, alla fabbricazione dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A (sia che i detti prodotti vengano destinati alla rivendita, sia che vengano impiegati direttamente nella confezione degli oggetti cuciti di cui alla categoria XVI della vigente tariffa doganale, sia, infine, che vengano successivamente impiegati dall'industriale medesimo nella fabbricazione di prodotti non tessili), esclusi, peraltro, quelli di cui alle voci doganali:

     148 - 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 157 - 158 - per la canapa, il lino e la juta;

     183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - per il cotone;

     216 - 217 - per la lana;

     247 - 249 - 250 - 251 - per la seta;

     247-bis - ex 248-bis - 251-bis - per le fibre artificiali.

     B. - E' esente da imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 153) effettuata nei confronti di industriali che li impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.