Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 25/11/1947 |
Numero: | 1283 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1948 è dovuta un'addizionale straordinaria dell'uno per cento, dell'entrata [...] |
Art. 2. Per le categorie di entrata per le quali l'imposta viene corrisposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari ovvero in base a quote fisse a [...] |
Art. 3. Per l'applicazione del presente decreto restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti il diritto di [...] |
Art. 4. Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 95.11.7 - D.Lgs.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1283 [1] .
Istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.
(G.U. 27 novembre 1947, n. 273)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1948 è dovuta un'addizionale straordinaria dell'uno per cento, dell'entrata imponibile in aggiunta alle aliquote vigenti in materia di imposta generale sull'entrata a norma della
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti indicati nell'art. 5 del
L'addizionale di cui ai precedenti commi è dovuta anche per le importazioni dall'estero.
Per le categorie di entrata per le quali l'imposta viene corrisposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari ovvero in base a quote fisse a norma delle disposizioni ministeriali emanate ai sensi dell'art. 12 del
Per i prodotti per i quali l'imposta si corrisponde in base ad aliquote condensate a norma delle disposizioni richiamate al precedente comma, la detta addizionale è parimenti dovuta dal 1° gennaio 1948, ed è commisurata al numero presunto degli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi e che vengono presi a base per la determinazione dell'aliquota condensata.
Per l'applicazione del presente decreto restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti il diritto di rivalsa ed i modi e termini di pagamento.
Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Ratificato dall'art. unico della