Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 15/05/1954 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 27.6.31 - Legge 15 maggio 1954, n. 228. [1]
Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizione legislative di proroga.
(G.U. 29 maggio 1954, n. 122)
Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 99 del