§ 27.6.31 - Legge 15 maggio 1954, n. 228.
Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:15/05/1954
Numero:228


Sommario
Art. unico. 


§ 27.6.31 - Legge 15 maggio 1954, n. 228. [1]

Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizione legislative di proroga.

(G.U. 29 maggio 1954, n. 122)

 

 

     Art. unico.

     Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

 


[1] Abrogata dall'art. 99 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, con la decorrenza ivi prevista.