§ 27.5.21 - D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:10/11/1999
Numero:469


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Modalità di riassegnazione.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 27.5.21 - D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 15 dicembre 1999, n. 293).

 

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.

 

          Art. 2. Modalità di riassegnazione.

     1. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.

     2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.

     3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

     4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.

 

          Art. 3. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.