Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/11/2000 |
Numero: | 454 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio |
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte |
Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento |
Art. 5. Partecipazione al procedimento |
Art. 6. Termine finale del procedimento |
Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi |
Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato |
Art. 9. Responsabile del procedimento |
Art. 10. Integrazione e modificazione del presente regolamento |
Art. 11. Pubblicità aggiuntiva |
§ 98.1.32132 - D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454. [1]
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo
(G.U. 13 aprile 2001, n. 87)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;
Visto il
Visto il
Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/1999 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega per il Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Servizio nazionale dighe e relative sedi periferiche, che verranno tutti di seguito indicati con il termine "Servizio".
2. I procedimenti di competenza del Servizio devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Servizio abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della richiesta o della proposta.
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Servizio, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della
Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di celerità connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5. Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima
3. I compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli uffici del Servizio.
Art. 6. Termine finale del procedimento
1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Servizio abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione, la durata dei relativi procedimenti è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della
3. Il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessità di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'Amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Art. 9. Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa può designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della
Art. 10. Integrazione e modificazione del presente regolamento
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Servizio verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 11. Pubblicità aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Servizio tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio Nazionale Dighe
PROCEDIMENTO |
NORMATIVA |
UNITA' ORGANIZZATIVA |
TERMINE |
NOTE |
Parere istruttorio |
Articolo 1 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
90 giorni |
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Progetto di massima |
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Approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità |
Articolo 1 Legge n. 584/94 commi 1, 5, 6 e 7 bis |
UCPL - UCCE |
180 giorni |
Al procedimento partecipano l'Ufficio periferico, il Servizio Idrografico, gli Uffici specialistici, la competente sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. |
Approvazione varianti non sostanziali al progetto |
Articolo 9 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
60 giorni |
Al procedimento partecipano l'Ufficio periferico e gli Uffici specialistici. |
Approvazione domanda in sanatoria |
Articolo 3 Legge n. 584/94 commi 4 e 5 |
UCSR |
180 giorni |
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Approvazione del Foglio di Condizioni per la costruzione |
Articolo 6 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica 85/91, comma 9 |
UCPL - UCCE |
90 giorni |
Al procedimento partecipa l'Ufficio periferico. |
Autorizzazione alla costruzione dello sbarramento |
Articolo 7 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
60 giorni |
Al procedimento partecipano l'UCCE, l'UCPL e gli Uffici specialistici. |
Prescrizioni a seguito della vigilanza dei lavori |
Articoli 9 e 12 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
60 giorni |
Al procedimento partecipano l'UCCE, l'UCPL. |
Nomina Assistente Governativo |
Articolo 11 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
60 giorni |
Al procedimento partecipano l'UCCE, l'UCPL. |
Autorizzazione agli invasi sperimentali |
Articolo 13 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
90 giorni |
Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59, l'UCCE, l'UCPL e gli Uffici specialistici. |
Revoca o variazione delle modalità di attuazione degli invasi sperimentali |
Articolo 13 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 4. |
UP |
90 giorni |
Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59, l'UCCE, l'UCPL e gli Uffici specialistici. |
Approvazione del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la manutenzione e delle eventuali successive modifiche |
Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica 85/91, comma 9, Circolare Min. LL.PP. 352/87, comma 6. |
UCPL - UCCE |
120 giorni |
Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59, l'Ufficio periferico,. |
Approvazione atti di Collaudo ex articolo 14 D.P.R. 1363/59 |
Articolo 15 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 1. |
UCPL - UCCE |
90 giorni |
|
Redazione e trasmissione del "Documento di protezione civile" |
Circolare Min. LL.PP. 352/87, comma 6. |
UP |
90 giorni |
|
Prescrizioni a seguito delle visite di vigilanza |
Articolo 17 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
60 giorni |
|
Autorizzazione sospensione temporanea guardiania |
Articolo 15 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. |
UP |
60 giorni |
|
Provvedimenti d'urgenza e limitazione d'invaso |
Articolo 18 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 1. Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica n. 85/91, comma 6. |
UP |
30 giorni |
|
Pronuncia su ricorso in merito ai provvedimenti d'urgenza |
Articolo 18 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 2. |
UCPL - UCCE |
90 giorni |
Al procedimento partecipa la competente sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. |
Revoca limitazione d'invaso |
Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica 85/91, comma 6 |
UP |
60 giorni |
Al procedimento partecipa l'UCCE, l'UCPL, gli Uffici specialistici. |
Legenda:
UP: Ufficio periferico
UCCE: Ufficio di Coordinamento e controllo dighe in esercizio
UCPL: Ufficio di Coordinamento e controllo vigilanza lavori
UCSR: Ufficio di Coordinamento Studi e Ricerche
[1] Abrogato dall'art. 1 del