Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 01/07/1955 |
Numero: | 553 |
Sommario |
Art. 1. Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti: |
Art. 4. La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative [...] |
Art. 5. Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. [...] |
§ 27.1.20 - Legge 1 luglio 1955, n. 553. [1]
Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.
(G.U. 17 luglio 1955, n. 161).
Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il
Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:
a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilità alla data di entrata in vigore predetta;
b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo comma dell'art. 263 e del primo comma dell'art. 264 del regolamento suindicato;
c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 già maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.
La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.
Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del