§ 98.1.31330 - D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130.
Regolamento per l'esecutività dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/05/2002
Numero:130


Sommario
Art. 1.      1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. [...]


§ 98.1.31330 - D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130.

Regolamento per l'esecutività dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

(G.U. 4 luglio 2002, n. 155)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

     Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

     Preso atto che è stato stipulato, in data 10 ottobre 2001, un accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale, regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.M.G. - S.N.A.M.I. - Federazione Medici - Intesa Sindacale S.U.M.A.I. - SIMET - CISL Medici/COSIME;

     Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

 

 

     Accordo integrativo contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000.

 

     Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165/L alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;

     Preso atto che la A.M.A.P.I., Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana, con la nota del 10 novembre 2000 ha richiamato l'illegittimità dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 e del comma 4, lettera c) dell'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, "Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale";

     Considerato che detta rilevata illegittimità opera nei confronti della legge 9 ottobre 1970, n. 740, così come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, che regolamenta i rapporti del personale sanitario incaricato negli istituti di prevenzione e pena, e che all'articolo 2, comma 3 prevede "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale";

     Vista la nota del Ministero della sanità, Servizio rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale n. 1200/SRC/MG/AB/RA/60 dell'8 gennaio 2001, trasmessa alle regioni facenti parte della delegazione nazionale deputata alle trattative di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che fa riferimento alla nota n. 100.1/21799-G/6658 del 7 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero della sanità propone la risoluzione della questione riguardante la sollevata illegittimità delle norme di cui all'articolo 25, commi 8, 9 e 10 e all'articolo 40, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;

     Ritenuto opportuno apportare le modifiche necessarie all'Accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, al fine di armonizzare le disposizioni in esso contenute con la legge 9 ottobre 1970, n. 740, così come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

     Concordano quanto segue:

     Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, devono essere apportate le seguenti modifiche:

     i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 sono cancellati ed il comma 11 del medesimo articolo diventa comma 8;

     all'articolo 40, comma 4, lettera c) è cancellato l'inciso "Esclusi quelli di cui all'articolo 25, comma 8".

     Elenco delle parti firmatarie dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

     Regione Toscana: (firmato).

     Regione Veneto: (firmato).

     Regione Lazio: (firmato).

     Regione Campania: (firmato).

     Regione Umbria: (firmato).

     Regione Abruzzo: (firmato).

     Regione Lombardia: (firmato).

     F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medicina Generale): (Luigi Santi).

     S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani): (Giorgio Massara).

     Federazione Medici: (Armando Masucci) - (Elisabetta Severa).

     Intesa sindacale SUMAI - SIMET - CISL Medici/COSIME: SUMAI (Lala Roberto).