§ 98.1.31324 - D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/12/2001
Numero:466


Sommario
Art. 1.      1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, sono apportate le [...]


§ 98.1.31324 - D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

(G.U. 12 gennaio 2002, n. 10)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;

     Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

     Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "della ricevuta di versamento;" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";

     b) all'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";

     c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4.

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".