Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/02/2000 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Contrassegni |
Art. 3. Norma transitoria |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 98.1.31228 - D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 9 marzo 2000, n. 57)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1976, n. 231;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della
1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.