Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/01/1998 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre [...] |
§ 98.1.31204 - D.P.R. 26 gennaio 1998, n. 35.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, in materia di organizzazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.
(G.U. 9 marzo 1998, n. 56)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 del
Visto il
Visto il
Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 48 del
Visto l'articolo 17 della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. Al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con
a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13.
1. Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è costituito:
a) da un direttore generale, presidente;
b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del personale;
c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con le modalità di cui alla precedente lettera b).
2. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 15, ultimo comma.";
b) l'art. 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è composto:
a) da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzione di presidente;
b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze.";
c) il terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
“Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'articolo 14, è esaminato il rendiconto della gestione.”.