Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/03/1981 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, è sostituito dai seguenti |
§ 98.1.30824 - D.P.R. 17 marzo 1981, n. 125.
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, concernente il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.
(G.U. 13 aprile 1981, n. 102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 19, terzo comma, del
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Il terzo comma dell'art. 19 del
"Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano le norme di cui all'art. 1 del
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi".