Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/09/1975 |
Numero: | 483 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 98.1.30646 - D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602.
(G.U. 9 ottobre 1975, n. 269)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'art. 2 della
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
All'art. 68 del
"Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della
All'art. 69 del
"La formazione degli elenchi di cui al presente articolo può essere affidata, con decreto del Ministro per le finanze, al consorzio obbligatorio tra esattori delle imposte dirette in carica con le modalità di cui all'art. 12 della
L'ultimo comma dell'art. 12 del
"La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici; con decreto del Ministro per le finanze sono disposti gli adattamenti al mezzo meccanografico delle prescrizioni contenute nei precedenti commi. Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.