Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/07/1965 |
Numero: | 875 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° agosto 1965 |
§ 98.1.30373 - D.P.R. 22 luglio 1965, n. 875.
Modifica dell'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.
(G.U. 28 luglio 1965, n. 187)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Riconosciuta l'opportunità di adottare un nuovo criterio per la misurazione delle distanze delle località tra le quali si svolgono le conversazioni telefoniche interurbane, ai fini della determinazione delle relative tariffe;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
"La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.
I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni".
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° agosto 1965.