§ 98.1.30373 - D.P.R. 22 luglio 1965, n. 875.
Modifica dell'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1965
Numero:875


Sommario
Art. 1.      L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° agosto 1965


§ 98.1.30373 - D.P.R. 22 luglio 1965, n. 875.

Modifica dell'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

(G.U. 28 luglio 1965, n. 187)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

     Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

     Riconosciuta l'opportunità di adottare un nuovo criterio per la misurazione delle distanze delle località tra le quali si svolgono le conversazioni telefoniche interurbane, ai fini della determinazione delle relative tariffe;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente:

     "La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.

     I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° agosto 1965.