§ 98.1.29544 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 393.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale di commutazione telefonica del Ministero dell'industria e del commercio.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1955
Numero:393


Sommario
Art. 1.      Al personale a contratto di commutazione telefonica addetto al Ministero dell'industria e del commercio e disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è [...]
Art. 2.      Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 98.1.29544 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 393.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale di commutazione telefonica del Ministero dell'industria e del commercio.

(G.U. 18 maggio 1955, n. 114)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione della norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

     Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al personale a contratto di commutazione telefonica addetto al Ministero dell'industria e del commercio e disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta di lire cinquemila.

 

          Art. 2.

     Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

     Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.