Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/08/2001 |
Numero: | 313 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.29394 - D.L. 3 agosto 2001, n. 313 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura
(G.U. 3 agosto 2001, n. 179)
1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal
3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.
4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della