§ 98.1.29394 - D.L. 3 agosto 2001, n. 313 .
Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/2001
Numero:313


Sommario
Art. 1.      1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29394 - D.L. 3 agosto 2001, n. 313 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

(G.U. 3 agosto 2001, n. 179)

 

     Art. 1.

     1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

     2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.

     3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.

     4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 28 settembre 2001, n. 357.