Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/2000 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al codice penale |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 98.1.29380 - D.L. 4 agosto 2000, n. 220 [1] .
Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi
(G.U. 7 agosto 2000, n. 183)
Art. 1. Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. [2]
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dalla legge di conversione.