§ 98.1.29073 - D.L. 20 febbraio 1996, n. 67.
Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi


Settore:Normativa nazionale
Data:20/02/1996
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi
Art. 2.  Disposizioni in materia fiscale
Art. 3.  Disposizioni in materia di pedaggi autostradali
Art. 4.  Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.29073 - D.L. 20 febbraio 1996, n. 67.

Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

(G.U. 20 febbraio 1996, n. 42)

 

     Art. 1. Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

     1. Il comitato centrale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

     2. Le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, versate dagli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, sono utilizzate dal comitato centrale per l'autotrasporto di cose, per l'assolvimento delle competenze previste dagli articoli 8 e9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal presente decreto-legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

     3. La normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati, a seguito di deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vice presidente delegato, con imputazione al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     4. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, spettano al comitato centrale per l'autotrasporto di cose le attribuzioni contemplate dai commi 1, 2 e 3; esso provvede inoltre a:

     a) collaborare direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e sviluppo dell'autotrasporto di cose e a prestare anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

     b) esprimere pareri obbligatori sulle proposte di programmi e direttive formulate al Ministro dei trasporti e della navigazione da parte dei competenti organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di autotrasporto in conto terzi, nonché su provvedimenti che prevedono interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto di cose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 92 del trattato CE, e predisporre la relativa normativa di attuazione;

     c) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alle direttive comunitarie;

     d) coordinare l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati, vigilando su di essi;

     e) proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

     f) curare le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche utilizzando le somme a tal fine destinate dal comitato centrale, nonché i fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, oltreché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

     5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro il 30 giugno 1996, sono emanate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità del comitato centrale e dei comitati provinciali.

 

          Art. 2. Disposizioni in materia fiscale

     1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo d'imposta.

     3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3. Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

     1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4, e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurato al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

     2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

     da 100 a 200 10%

     da 200 a 400 15%

     da 400 a 800 20%

     da 800 a 1.500 25%

     oltre 1.500 30%

     3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

 

          Art. 4. Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

     1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

     2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, e degli articoli 3 e 4, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 63.9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 144.1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.