Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1982 |
Numero: | 945 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con [...] |
Art. 2. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, prorogate [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27863 - Legge 28 dicembre 1982, n. 945. [1]
Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonché del termine di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche.
(G.U. 29 dicembre 1982, n. 356)
Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al
Le disposizioni del titolo III del
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 del
Resta fermo quanto disposto con l'art. 17 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del