§ 98.1.27378 - D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323 .
Nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/10/1952
Numero:1323


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono [...]
Art. 2.      Chiunque intenda estrarre oli dai semi ovvero raffinarli deve munirsi di una licenza di esercizio
Art. 3.      La liquidazione dell'imposta di fabbricazione sull'olio viene effettuata in base alla qualità e quantità dei semi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi [...]
Art. 4.      Per i semi importati dall'estero, l'imposta sugli oli da essi ricavabili è liquidata dalla Dogana attraverso la quale avviene l'operazione di importazione e riscossa [...]
Art. 5.      I semi oleosi importati dall'estero sui quali è stata pagata l'imposta sull'olio da essi ricavabile debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla Dogana [...]
Art. 6.      Ai fini della determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, saranno dalle Dogane o dagli Uffici tecnici delle [...]
Art. 7.      Sono soggette alla vigilanza continuativa della Finanza
Art. 8.      Le fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza saltuaria, almeno dieci giorni prima dall'inizio della lavorazione, debbono presentare apposita dichiarazione di lavoro, [...]
Art. 9.      Per i semi oleosi importati dall'estero, destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non è dovuto il pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile
Art. 10.      La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi, per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, deve [...]
Art. 11.      E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, [...]
Art. 12.      Gli oli di noce, di girasole e di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi [...]
Art. 13.      Per gli oli di semi esportati all'estero è accordata la restituzione della imposta di fabbricazione
Art. 14.      Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione di resine gliceroftaliche modificate (alchidiche) è concesso il rimborso [...]
Art. 15.      La circolazione degli oli di semi, in quantità superiore ai kg. 25, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione, che deve tra l'altro [...]
Art. 16.      Chiunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi, di oleine o di paste di raffinazione non denunciato a termine dell'art. 15 è punito con la multa dal doppio [...]
Art. 17.      Chiunque dà in tutto o in parte ai semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della imposta sull'olio contenuto, una destinazione od un uso diversi da quelli [...]
Art. 18.      Il primo e il secondo comma dell'art. 18, il primo comma dell'art. 19, il primo comma dell'art. 20, il secondo comma dell'art. 22 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, [...]
Art. 19.      Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 10 sono punite con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.500.000
Art. 20.      Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in modifica agli articoli 24 e 26 del [...]
Art. 21.      I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a [...]
Art. 22.      L'imposta di cui al primo comma dell'art. 1 si applica anche sull'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza e su quello raffinato prodotto nel territorio dello Stato [...]
Art. 23.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al [...]
Art. 24.      Il diritto all'abbuono dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi che siano stati esportati all'estero direttamente dalle fabbriche o dalle raffinerie, non ancora [...]
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno è presentato alle Camere [...]


§ 98.1.27378 - D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323 [1].

Nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

(G.U. 30 ottobre 1952, n. 253)

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 6000 per quintale di prodotto.

     Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero, la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 6500 per quintale.

     Le oleine di oli di semi importate dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine stabilita nel primo comma per gli oli greggi di semi.

     Le paste di raffinazione di oli di semi importate dall'estero sono soggette alla sovrimposta di confine di cui al primo comma, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto, eccedenti il 10%.

     I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzioni degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione [2] .

     La sovrimposta di confine di cui al primo ed al secondo comma si applica anche sui prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi, in base alla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, ovvero, nei casi non contemplati dalle dette note, in base alla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi e seguita dai Laboratori chimici delle dogane.

 

          Art. 2.

     Chiunque intenda estrarre oli dai semi ovvero raffinarli deve munirsi di una licenza di esercizio.

     Per tale licenza è dovuto un diritto annuo di:

     a) L. 25.000 per le fabbriche con annessa raffineria;

     b) L. 20.000 per le raffinerie;

     c) L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche e per quelle che procedono alla estrazione con solvente, ovvero con solvente ed a pressione nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 q.li di semi;

     d) L. 2.000 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera c).

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

     Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

 

          Art. 3.

     La liquidazione dell'imposta di fabbricazione sull'olio viene effettuata in base alla qualità e quantità dei semi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stessi stabilita, a seconda del diverso sistema di disoleazione, (estrazione con solvente o per pressione) nelle annesse tabelle A) e B), firmate dal Ministro per le finanze.

     Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi, indicate nelle dette tabelle, possono essere modificate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi nei singoli raccolti.

     Qualora i semi da porre in lavorazione non siano nominati nelle predette tabelle, la liquidazione dell'imposta sull'olio ricavabile viene fatta in base ai risultati di analisi e con le modalità stabilite al successivo articolo 6.

     Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi è fatto mediante versamento diretto alla competente Sezione provinciale di Tesoreria.

 

          Art. 4.

     Per i semi importati dall'estero, l'imposta sugli oli da essi ricavabili è liquidata dalla Dogana attraverso la quale avviene l'operazione di importazione e riscossa dalla stessa Dogana.

     Detta liquidazione sarà effettuata in base alle rese percentuali in olio greggio previste nella tabella A) per la disoleazione con solvente, a meno che l'importatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, è provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel qual caso la liquidazione stessa sarà effettuata in base alle rese percentuali in olio greggio stabilite nell'annessa tabella A) per la disoleazione con pressione.

     La disoleazione dei semi esteri e dei semi nazionali nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza deve essere effettuata in tempi distinti e separati. Qualora in dette fabbriche si intenda detenere contemporaneamente semi oleosi esteri e nazionali, le fabbriche stesse debbono essere provviste di due distinti e separati magazzini vincolati alla Finanza, da adibire uno per la custodia di semi esteri e l'altro per quella dei semi nazionali.

 

          Art. 5.

     I semi oleosi importati dall'estero sui quali è stata pagata l'imposta sull'olio da essi ricavabile debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla Dogana di confine alla fabbrica di disoleazione. Detti semi introdotti nelle fabbriche provviste dei magazzini indicati al precedente art. 4, ove non siano posti immediatamente in lavorazione, debbono essere custoditi nell'apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per la lavorazione.

     Qualora nelle fabbriche di oli di semi vengano disoleati esclusivamente semi esteri, durante il periodo in cui si effettui tale lavorazione, può prescindersi dalla custodia di detti semi nell'apposito magazzino vincolato alla Finanza. Peraltro la lavorazione deve essere effettuata sotto vigilanza continuativa del personale di finanza e la ditta, durante Il tempo in cui dura la lavorazione dei semi esteri, ove lo stabilimento sia sprovvisto di magazzino per semi nazionali, non può introdurre in fabbrica questi ultimi semi.

     I semi oleosi nazionali introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, ove non siano posti immediatamente in lavorazione, debbono essere custoditi nell'apposito magazzino.

     Per i semi nazionali che si intende passare direttamente in lavorazione, il fabbricante dovrà esibire la quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta sul quantitativo di olio ricavabile, calcolato nel modo indicato al precedente art. 3.

     L'estrazione dei semi nazionali dall'apposito magazzino dovrà essere effettuata nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante, previa esibizione della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

 

          Art. 6.

     Ai fini della determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, saranno dalle Dogane o dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, prelevati campioni e inviati, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette.

     Detta percentuale di olio sarà determinata analiticamente per estrazione con solvente, riportando la quantità dell'olio così ottenuta all'umidità mercantile dei semi stabilita nell'otto per cento e detraendo il numero fisso due, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di impianti di sola estrazione a solvente o di impianti a solvente ed a pressione, ovvero il numero fisso quattro, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione.

 

          Art. 7.

     Sono soggette alla vigilanza continuativa della Finanza:

     a) le raffinerie di oli di semi;

     b) le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;

     c) le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente, ovvero di impianti con solvente ed a pressione;

     d) le fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;

     e) le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 25 q.li di semi;

     f) le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità di lavorazione superiore a 200 quintali di semi giornalieri.

     Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.

     Le fabbriche di oli di semi assoggettate a vigilanza sia continuativa che saltuaria della Finanza, debbono prestare una cauzione rapportata all'ammontare della imposta corrispondente alla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore, calcolata in base alla resa prevista nelle tabelle A) e B) per i semi a più alto contenuto in olio.

     Le raffinerie di oli di semi debbono prestare una cauzione rapportata all'ammontare della imposta corrispondente alla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore.

     Le cauzioni saranno prestate nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, numero 1388.

     Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui ai precedenti commi è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale si sarebbe dovuta ragguagliare la cauzione.

 

          Art. 8.

     Le fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza saltuaria, almeno dieci giorni prima dall'inizio della lavorazione, debbono presentare apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della imposta.

     Nella dichiarazione deve essere indicato:

     a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

     b) la località in cui si trova la fabbrica;

     c) la qualità e la quantità dei semi oleosi che si intende porre in lavorazione;

     d) il numero delle presse idrauliche che si intende impiegare per la lavorazione:

     e) il numero delle presse preparatorie;

     f) il diametro interno della campana e la relativa altezza per ciascuna pressa;

     g) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;

     h) la qualità, la quantità dei semi introdotti in fabbrica nonchè la data e l'ora della loro introduzione;

     i) gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10; ovvero, quando trattisi di semi esteri, gli estremi delle relative bollette di importazione;

     l) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi da lavorare, calcolato nel modo indicato all'art. 3;

     m) l'importo della imposta pagata sul quantitativo di olio di cui alla precedente lettera l);

     n) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

     Le lavorazioni dei semi che importano una durata superiore ad una intera giornata debbono essere effettuate con orario continuativo nelle 24 ore, e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare.

     Le lavorazioni che importano una durata non superiore alle 24 ore, debbono essere effettuate pure con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata.

     In ciascun mese non possono essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro per la stessa qualità di seme.

     Il fabbricante non può produrre olio in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

 

          Art. 9.

     Per i semi oleosi importati dall'estero, destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non è dovuto il pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

     L'importatore deve presentare, alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'uso al quale i semi sono destinati.

     Il trasporto dei semi dalla Dogana di confine alle rispettive destinazioni dovrà avvenire con il vincolo della bolletta di accompagnamento.

 

          Art. 10.

     La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi, per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, deve essere denunziata da parte dei fabbricanti interessati al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione.

     Tale lavorazione dovrà essere effettuata in tempi distinti e separati dalla fabbricazione degli oli di semi soggetti ad imposta.

     La raffinazione, presso lo stesso stabilimento di oli di semi, di oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta, nonchè di altri grassi deve essere fatta in tempi diversi o con impianti sistemati in reparti nettamente distinti e separati.

 

          Art. 11.

     E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione, ovvero con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subìto trattamenti fisici o chimici.

     E' del pari vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio per usi commestibili oli di semi raffinati che non abbiano i requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 12.

     Gli oli di noce, di girasole e di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare dei produttori degli stessi semi e spremitori dei relativi oli, sono esentati dagli obblighi stabiliti dall'art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione. In nessun caso i produttori di semi e gli spremitori di oli potranno ritirare dalle fabbriche, per ogni anno, più di kg. 80, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, di oli di semi esenti dall'obbligo della raffinazione, nè potranno fare commercio degli oli stessi.

     Sono pure esentati dagli obblighi previsti dal sopraindicato art. 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, gli oli di semi elencati nella Farmacopea ufficiale che siano destinati ad usi medicinali, purchè non siano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili.

 

          Art. 13.

     Per gli oli di semi esportati all'estero è accordata la restituzione della imposta di fabbricazione.

     Per i prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero è accordata la restituzione dell'imposta di fabbricazione calcolata:

     a) per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantità fissa, in base alla detta quantità fissa;

     b) per gli altri prodotti in base alla quantità di olio accertata mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle Dogane.

     Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

     Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 14.

     Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione di resine gliceroftaliche modificate (alchidiche) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione.

     Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione del linoleum, delle tele cerate o della gomma elastica artificiale (factis) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione nella misura del 30% dell'imposta stessa.

     Il diritto ai rimborsi di cui ai commi precedenti si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale di impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti sopra indicati, redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Le spese di vigilanza sono a carico della ditta interessata.

 

          Art. 15.

     La circolazione degli oli di semi, in quantità superiore ai kg. 25, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione, che deve tra l'altro riportare l'indicazione dell'uso industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

     La circolazione delle oleine o delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore ad un quintale è soggetta a bolletta di legittimazione.

     Il deposito fuori fabbrica o raffineria degli oli di semi per quantità superiore al quintale; delle oleine o delle paste di raffinazione in quantità superiore, per ciascun prodotto, ai cinque quintali, è soggetto alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. Il deposito deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

 

          Art. 16.

     Chiunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi, di oleine o di paste di raffinazione non denunciato a termine dell'art. 15 è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta relativa ai prodotti suddetti trovati in deposito.

     Chiunque tiene in deposito oli di semi, oleine o paste di raffinazione in quantità superiore a quella risultante dai registri di carico e scarico è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alle eccedenze accertate.

     Chiunque pone in circolazione olio di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.

 

          Art. 17.

     Chiunque dà in tutto o in parte ai semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della imposta sull'olio contenuto, una destinazione od un uso diversi da quelli dichiarati, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

 

          Art. 18.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 18, il primo comma dell'art. 19, il primo comma dell'art. 20, il secondo comma dell'art. 22 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Chiunque fabbrichi o raffini clandestinamente oli di semi è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente al prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali gli annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni".

     "La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione".

     "Chiunque sottragga o tenti di sottrarre con qualunque mezzo gli oli di semi al regolare accertamento della imposta è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che sarebbe stata frodata. La multa non potrà essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza".

     "La lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è punita con multa variabile da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata. Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza".

     "La detenzione di oli raffinati, non aventi i requisiti previsti dall'art. 10 è punita con un'ammenda da duecentomila lire ad un milione".

 

          Art. 19.

     Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 10 sono punite con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.500.000.

     Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 11 sono punite con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.500.000 oltre il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.

     Ogni altra infrazione alle disposizioni del presente decreto è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in modifica agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

 

          Art. 21.

     I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo siano detenuti dai fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggianti, debbono essere denunciati dai fabbricanti, dai raffinatori, o da qualsiasi altro detentore diverso dai produttori, distintamente per qualità e per quantità entro dieci giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

     L'Ufficio tecnico, o la Dogana, ricevuta la denuncia, procede subito, per i semi esteri, alla liquidazione dell'imposta sull'olio da essi ricavabile, e la notifica all'interessato. Questi non oltre quindici giorni dalla ricevuta notificazione deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione di tesoreria provinciale.

     Sulle somme non pagate entro il suddetto termine è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

     Per i semi nazionali di cui alla denuncia suddetta, il pagamento dell'imposta sull'olio da essi ricavabile deve essere effettuato:

     a) per le fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, all'atto della immissione dei semi in lavorazione;

     b) per le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

 

          Art. 22.

     L'imposta di cui al primo comma dell'art. 1 si applica anche sull'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza e su quello raffinato prodotto nel territorio dello Stato nonchè sulle oleine e sull'olio non combinato contenuto, in eccesso del 10%, nelle paste di raffinazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o raffinerie, e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti, nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria e che alla predetta data non abbiano assolto il tributo.

     L'imposta di cui al comma secondo dell'art. 1 si applica anche sull'olio di semi raffinato estero che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle fabbriche o raffinerie e nelle altre condizioni di cui al precedente comma e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli, e che alla predetta data non abbia assolto il tributo.

     A tale scopo il fabbricante, il raffinatore o il detentore dei prodotti di cui ai precedenti commi dovranno fare denuncia delle quantità possedute entro dieci giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana, secondo la rispettiva competenza.

     Il pagamento dell'imposta liquidata in base alla denuncia di cui sopra dev'essere effettuata in Tesoreria entro quindici giorni dalla notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate entro il termine suddetto è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

     Per le scorte di oli di semi di proprietà dello Stato, comunque o dovunque depositate, denunciate ai sensi del terzo comma del presente articolo, il pagamento dell'imposta sarà effettuato di volta in volta sulle singole partite di olio estratte per il consumo.

 

          Art. 23.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci giorni previsti dai detti articoli 21 e 22.

 

          Art. 24.

     Il diritto all'abbuono dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi che siano stati esportati all'estero direttamente dalle fabbriche o dalle raffinerie, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescrive nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data stessa.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A - Rese in chilogrammi di olio greggio per 100 kg. di semi oleosi importati dall'estero

 

 

Estrazione di olio

Semi oleosi

Provenienza

con solvente kg.

a pressionekg.

Arachide senza guscio

India

46

44

 

Cina

42

40

 

S.U.

42

40

Canapa

diversa

28

25

Cardo

diversa

28

25

Colza

Cina

39

36

 

Eritrea

33

30

 

Canadà

27

24

 

India

40

37

Cotone con linter

diversa

15

11

Cotone delinterato

diversa

19

15

Girasole con guscio

diversa

27

24

Girasole senza guscio

diversa

43

41

Lino

America

36

33

 

India

38

35

 

Africa e Medio Oriente

33

30

 

Turchia

36

33

Neuk

Africa

36

33

 

India

35

32

Papavero bianco

diversa

40

37

Papavero azzurro

diversa

38

35

Ricino

Etiopia

46

44

 

A.O.B. - Iran

45

43

 

Brasile, Giava, India, Congo Belga

44

42

Senape

Cina

38

35

 

Altre provenienze

33

30

Sesamo nero

Siam o Cina

46

44

Sesamo bianco e/o giallo

Cina

48

46

 

Africa e Medio Oriente

45

43

Soja

S.U.

17

13

 

Cina

16

12

Tabacco

diversa

26

23

Vinaccioli [3]

diversa

13

9

 

     Tabella B - Rese in chilogrammi di olio greggio per 100 kg. di semi oleosi nazionali

 

Estrazione di olio

Semi oleosi di:

con solvente kg.

a pressione kg.

Arachide senza guscio

42

40

Canapa

28

25

Colza

37

34

Cotone con linter

13

9

Cotone delinterato

17

13

Girasole con guscio

25

22

Girasole senza guscio

41

39

Lino

34

31

Ricino

45

43

Senape

30

27

Sesamo

44

42

Soja

16

12

Tabacco

28

25

Vinaccioli

13

9

Germi di mais

12

8

Germi di riso

12

8

Pomodoro

22

18

Noci

55

53

Mandorle

50

48

Nocciole

55

53

Zucca

35

32

Camelina

30

27

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1952, n. 2385 e abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1975, n. 417.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Voce così modificata dalla legge di conversione.