Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/05/2002 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo [...] |
§ 98.1.27332 - Legge 10 maggio 2002, n. 91.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione
(G.U. 11 maggio 2002, n. 109)
1. Il
2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, è premesso il seguente:
"01. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali"";
al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: "i valori indicati nella tabella 1 allegata alla" è inserita la seguente: "presente";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al comma 4 dell'articolo 9 della
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge"";
al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario";
al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: "in corso di causa," sono inserite le seguenti: "i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il comma 11 dell'articolo 9 della
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa"";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della
"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla
"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457"";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla
"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1"";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla
"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno"";
al comma 9, all'alinea, la parola: "numero" è sostituita dalla seguente: "comma" e al capoverso 4-bis le parole: "ad eccezione del capo I" sono sostituite dalle seguenti: "capo VI" e la parola: "numero" è sostituita dalla seguente: "comma";
ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: "numero" è sostituita dalla seguente: "comma".
All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: "Art. 5-bis." è inserita la seguente rubrica: "(Gratuità del procedimento)" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario".
All'articolo 3, comma 1, le parole: "l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,".
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione" e le parole da: "e per i procedimenti, già iscritti" fino a: "nella misura del 50 per cento" sono soppresse.