Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/10/1986 |
Numero: | 732 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26384 - Legge 17 ottobre 1986, n. 732.
Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
(G.U. 5 novembre 1986, n. 257)
L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). — Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con
"Art. 748. (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".