§ 98.1.26352 - Legge 7 maggio 1986, n. 158.
Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1986
Numero:158


Sommario
Art. 1.      Il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'art. 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'art. 3 della legge 13 marzo [...]
Art. 3.      Il quarto comma dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26352 - Legge 7 maggio 1986, n. 158.

Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai.

(G.U. 14 maggio 1986, n. 110)

 

     Art. 1.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono sostituiti dai seguenti:

     "I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.

     Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare.

     I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto".

 

          Art. 2.

     Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'art. 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, è sostituito dai seguenti:

     "Sono esclusi dal concorso:

     1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo è ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;

     2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.

     L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso".

 

          Art. 3.

     Il quarto comma dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori".