Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/11/1985 |
Numero: | 689 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 4. L'art. 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 5. L'art. 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 6. L'art. 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 7. Gli articoli 188, 191, 192, 193, 194 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati |
Art. 8. L'art. 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito dal seguente |
Art. 9. L'art. 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
Art. 10. Il numero 3° dell'art. 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26308 - Legge 26 novembre 1985, n. 689.
Modifiche al codice penale militare di pace.
(G.U. 3 dicembre 1985, n. 284)
L'art. 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 186 - (Insubordinazione con violenza). - Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata".
L'art. 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 187 - (Circostanze aggravanti). - Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto".
L'art. 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 189 - (Insubordinazione con minaccia o ingiuria). - Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore".
L'art. 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 190 - (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'art. 339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso art. 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni".
L'art. 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata".
L'art. 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 196 - (Minaccia o ingiuria a un inferiore). - Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.
La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'art. 339 del codice penale.
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso art. 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni".
Gli articoli 188, 191, 192, 193, 194 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.
L'art. 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed è sostituito dal seguente:
"Art. 198 - (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà".
L'art. 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 199 - (Cause estranee al servizio o alla disciplina militare). - Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari".
Il numero 3° dell'art. 48 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare".