Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 12/01/2007 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione ed autorità nazionale |
Art. 2. Sanzioni |
§ 22.6.152 - D.Lgs. 12 gennaio 2007, n. 11. [1]
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
(G.U. 16 febbraio 2007, n. 39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17 del citato
Visto l'articolo 5 della
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione ed autorità nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del
2. L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo è il Ministero del commercio internazionale.
3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del
Art. 2. Sanzioni
1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.
2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, è punito con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.
4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.
6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonchè l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:
a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;
b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;
c) su richiesta dell'autorità competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.
7. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
[1] Abrogato dall'art. 23 del