§ 22.6.152 - D.Lgs. 12 gennaio 2007, n. 11.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:12/01/2007
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione ed autorità nazionale
Art. 2.  Sanzioni


§ 22.6.152 - D.Lgs. 12 gennaio 2007, n. 11. [1]

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(G.U. 16 febbraio 2007, n. 39)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, nonchè dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 11 con il quale è costituito il Comitato consultivo, nonchè dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

     Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro attuazione;

     Visto l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

     Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione ed autorità nazionale

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

     2. L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo è il Ministero del commercio internazionale.

     3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

 

     Art. 2. Sanzioni

     1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.

     2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

     3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, è punito con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.

     4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

     5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.

     6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonchè l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:

     a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;

     b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;

     c) su richiesta dell'autorità competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.

     7. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.