Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 17/07/2003 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali per l'anno termico 2002-2003 |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 22.4.14 – Deliberazione 17 luglio 2003, n. 83.
Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 agosto 2003, n. 189),
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 luglio 2003;
Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera e), della
l'art. 23, comma 2, del
con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000, pubblicata nel supplemento ordinano n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificata ed integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n. 58/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e le modalità per la loro presentazione e approvazione;
ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02 i termini per la presentazione all'Autorità delle proposte di opzioni tariffarie base sono stati fissati rispettivamente al 15 agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi dai precedenti;
ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime;
con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/02), l'Autorità, ha adottato una direttiva rivolta agli esercenti l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali, prescrivendo a detti esercenti di:
a) continuare ad applicare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, nonché ai clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione, le condizioni di fornitura praticate alla medesima data, ai sensi della deliberazione n. 237/00, fintanto che detti clienti non abbiano accettato una nuova offerta contrattuale;
b) proporre, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle dagli stessi offerte, «offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento», ovvero, fino all'adozione di tale provvedimento, le condizioni economiche praticate ai sensi della deliberazione n. 237/00;
Visti:
la
il
il
la
la deliberazione n. 237/00, come modificata ed integrata con le deliberazioni n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n. 122/02;
la deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, recante le modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della
la deliberazione n. 207/02;
le deliberazioni 19 dicembre 2002, n. 217/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 217/02), 12 febbraio 2003, n. 11/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 11/03) e 30 aprile 2003, n. 45/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 20 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 45/03), con le quali l'Autorità ha approvato le proposte delle opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 presentate da 570 esercenti relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;
Considerato che:
per il combinato disposto degli articoli 22 e 23 del
a) costituiscono le condizioni economiche che l'esercente è tenuto a praticare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 non si trovavano nella condizione di cliente idoneo, nonché ai clienti finali che pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione, fino all'accettazione da parte di detti clienti di una nuova offerta contrattuale;
b) costituiscono le condizioni economiche che l'esercente è tenuto ad offrire, unitamente a quelle dallo stesso definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 non si trovavano nella condizione di cliente idoneo;
per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il «Questionario gas 2002», da utilizzare da parte degli esercenti;
in data 9 ottobre 2002 e in data 9 dicembre 2002, gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della deliberazione n. 237/00, hanno dato comunicazione agli esercenti della mancata presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003;
in data 22 gennaio 2003 gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a 14 esercenti che non avevano provveduto a presentare le opzioni tariffarie di cui sopra che, in mancanza di una loro determinazione, sarebbe stata attivata la procedura prevista dell'art. 13, commi 7 e 8 della deliberazione n. 237/00;
647 esercenti hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base ai fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo art. 13;
le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente alinea di 570 esercenti sono state approvate con le deliberazioni dell'Autorità n. 217/02, n. 11/03 e n. 45/03;
alla data del 16 luglio 2003, un ulteriore numero di esercenti (53) ha presentato proposte di opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:
a) l'opzione tariffaria base non comporta un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;
b) l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorità;
c) i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00;
d) tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;
e) la spesa unitaria annua, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non risulta crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente;
f) la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attività di distribuzione non è in alcun caso inferiore a Tmin, come definito nella formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;
g) la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio QVD è determinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, così come modificato dalla deliberazione n. 58/01;
h) la componente transitoria CMP è determinata ai sensi dell'art. 9, comma 9, della deliberazione n. 237/00, così come integrata dalla deliberazione n. 134/01;
Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00;
Delibera:
Art. 1. Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti finali per l'anno termico 2002-2003
1.1. Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00) e successive modifiche ed integrazioni.
1.2. Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1.1 sono valide per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003.
Art. 2. Disposizioni finali
2.1. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Allegato
(Omissis)