§ 95.6.17 – L. 18 marzo 1968, n. 649.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:18/03/1968
Numero:649


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, [...]
Articolo I.      La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi
Articolo II.      1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte
Articolo III.      1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano
Articolo IV.      1. I beni mobili che fanno parte della proprietà di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta [...]
Articolo V.      1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso
Articolo VI.      1. I debiti che gravano sulle proprietà menzionate negli articoli III e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprietà, saranno imputati nello [...]
Articolo VII.      1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una [...]
Articolo VIII.      Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del [...]
Articolo IX.      1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente [...]
Articolo X.      1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applicherà alle Isole Faroe o alla Groenlandia
Articolo XI.      1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile
Articolo XII.      La presente Convenzione rimarrà in vigore finchè non verrà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso [...]
Art. I.      1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque [...]
Art. II.      1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione
Art. III.      La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti
Art. IV.      1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'art. II, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto [...]
Art. V.      1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per [...]
Art. VI.      Quando
Art. VII.      I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della [...]
Art. VIII.      1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato
Art. IX.      1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato
Art. X.      1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato
Art. XI.      1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati
Art. XII.      1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto [...]
Art. XIII.      I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono [...]
Art. XIV.      1. Salve le disposizioni degli articoli XV e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in [...]
Art. XV.      Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi [...]
Art. XVI.      I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio [...]
Art. XVII.      Salve le disposizioni dell'art. XV, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili [...]
Art. XVIII.      Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o [...]
Art. XIX.      Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione [...]
Art. XX.      I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento - durante un periodo non superiore a due anni - presso una [...]
Art. XXI.      Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente [...]
Art. XXII.      1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'art. XI, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati
Art. XXIII.      Si conviene che
Art. XXIV.      1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali. [...]
Art. XXV.      1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una [...]
Art. XXVI.      1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più [...]
Art. XXVII.      1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate [...]
Art. XXVIII.      1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile
Art. XXIX.      La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per le vie [...]


§ 95.6.17 – L. 18 marzo 1968, n. 649. [1]

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

(G.U. 24 maggio 1968, n. 131).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:

     a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

     b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'art. XI della Convenzione indicata sub a) e all'art. XXVIII della Convenzione indicata sub b).

 

 

Convenzione tra l'Italia e la Danimarca

per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

 

          Articolo I.

     La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.

 

          Articolo II.

     1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:

     a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario;

     b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften).

     2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sarà istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte già esistenti.

 

          Articolo III.

     1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano.

     2. L'espressione "beni immobili" sarà definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprietà in questione. Questa espressione in ogni caso comprenderà gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprietà terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non saranno considerati beni immobili.

 

          Articolo IV.

     1. I beni mobili che fanno parte della proprietà di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.

     3. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) una fabbrica;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto di insieme esistente da oltre dodici mesi.

     4. Non si considera come "stabile organizzazione":

     a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

 

          Articolo V.

     1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso.

     2. Ai fini della presente Convenzione il termine "domicilio" sarà definito in conformità alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.

     3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo le regole seguenti:

     a) il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva una abitazione permanente. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi);

     b) se non si può stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora;

     c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza;

     d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

 

          Articolo VI.

     1. I debiti che gravano sulle proprietà menzionate negli articoli III e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprietà, saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprietà è soggetta a imposta sul valore di detta proprietà, o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare a imposta. Ogni altro debito verrà imputato sulla proprietà soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte.

     2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sarà imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.

 

          Articolo VII.

     1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, può applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio.

     2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtù delle proprie leggi.

 

          Articolo VIII.

     Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.

 

          Articolo IX.

     1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona così danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, può presentare reclamo alle competenti Autorità dello Stato contraente in cui è domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione è venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.

     2. Le competenti Autorità provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sarà altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorità dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.

     3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

     4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrerà opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avrà luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati contraenti.

 

          Articolo X.

     1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applicherà alle Isole Faroe o alla Groenlandia.

     2. La presente Convenzione si può estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.

     3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'art. XII, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porrà termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione è stata estesa ai sensi del presente articolo.

 

          Articolo XI.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.

 

          Articolo XII.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore finchè non verrà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche, non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sarà data, la Convenzione cesserà di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuerà ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno.

     In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

 

 

Convenzione tra l'Italia e la Danimarca

per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

 

          Art. I.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

     a) per quanto concerne la Danimarca:

     I) le "ordinary income taxes to the State" (imposte erariali ordinarie sul reddito),

     II) la "capital tax to the State" (imposta erariale sul patrimonio),

     III) le "communal income taxes" (imposte comunali sul reddito),

     IV) il "national pension and invalidity insurance contribution" (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidità),

     V) la "sailors' tax" (imposta per i marinai),

     VI) la "special income tax" (imposta speciale sul reddito),

     VII) la "Church tax" (imposta a favore della Chiesa),

     (Qui di seguito indicate come "imposte danesi").

     b) Per quanto concerne l'Italia:

     I) l'imposta sul reddito dei terreni,

     II) l'imposta sul reddito dei fabbricati,

     III) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,

     IV) l'imposta sui redditi agrari,

     V) l'imposta complementare progressiva sul reddito,

     VI) l'imposta sulle società,

     VII) l'imposta sulle obbligazioni,

     VIII) le imposte regionali, provinciali comunali, e camerali sul reddito.

     (Qui di seguito indicate quali "imposte italiane").

     4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

     5. Le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

 

          Art. II.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) Il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia.

     b) Il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana.

     c) Le espressioni "uno degli Stati contraenti" e "l'altro Stato contraente" designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede.

     d) Il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede.

     e) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalità giuridica.

     f) Il termine "società" designa gli Enti con personalità giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.

     g) Il termine "residente" di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

     h) Le espressioni "residente di uno degli Stati contraenti" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona che è residente della Danimarca od una persona che è residente dell'Italia, come il contesto richiede.

     i) Le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.

     j) (i) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto od in parte la sua attività.

     (ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

     (aa) una sede di direzione;

     (bb) una succursale;

     (cc) un ufficio;

     (dd) un'officina;

     (ff) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     (ee) un laboratorio;

     (gg) un cantiere di costruzione o montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

     (iii) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se:

     (aa) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     (bb) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     (cc) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     (dd) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     (ee) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

     (iv) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo (v) - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     (v) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     (vi) Il fatto che una società residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente; ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

     k) L'espressione “Autorita' competente” designa:

     i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette;

     (ii) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.

     2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.

 

          Art. III.

     La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. IV.

     1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'art. II, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

     a) Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali).

     b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.

     c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale è un nazionale.

     d) Se detta persona è un nazionale di entrambi gli Stati contraenti ovvero di nessuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'art. II, una persona diversa dalla persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. V.

     1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività in tale maniera, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.

     2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere da essa realizzati se fosse un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Allorchè gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli trovano applicazione nei confronti degli elementi di reddito stessi.

 

          Art. VI.

     Quando:

     a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.

 

          Art. VII.

     I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. VIII.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.

     Le Autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazioni di tale limitazione.

     Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

     3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     5. Qualora una società residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. IX.

     1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.

     2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

     3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

     4. Fino a quando gli interessi fluenti dalla Danimarca in Italia non saranno assoggettati ad imposta in Danimarca, l'Italia non applicherà la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un residente della Danimarca. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il paragrafo 1.

 

          Art. X.

     1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

     2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno degli Stati contraenti abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione oppure nel caso in cui i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che per effetto di una partecipazione del capitale, controlla - od è controllata da - l'impresa che corrisponde i canoni o utili, così come nel caso in cui entrambe le imprese sono così controllate da una terza impresa. In questi casi i canoni o utili sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     Ai fini del presente paragrafo, un'impresa è considerata come controllata da un'altra impresa se questa ultima impresa detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 40 per cento del capitale della predetta prima impresa.

     5. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. XI.

     1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonchè da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni immobili.

     4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali, nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

 

          Art. XII.

     1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:

     a) i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure

     b) l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente.

     In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.

 

          Art. XIII.

     I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

 

          Art. XIV.

     1. Salve le disposizioni degli articoli XV e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     b) le remunerazioni sono pagate da, o a nome di, un datore di lavoro che non sia residente nell'altro Stato, e

     c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

     3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi e di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della Direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. XV.

     Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.

 

          Art. XVI.

     I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

 

          Art. XVII.

     Salve le disposizioni dell'art. XV, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale il beneficiario è residente.

 

          Art. XVIII.

     Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità, sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

 

          Art. XIX.

     Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato stesso.

 

          Art. XX.

     I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento - durante un periodo non superiore a due anni - presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

 

          Art. XXI.

     Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente è un residente.

 

          Art. XXII.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'art. XI, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

     3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonchè i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.

     5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.

 

          Art. XXIII.

     Si conviene che:

     a) la Repubblica Italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'art. I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente; tuttavia la Repubblica Italiana deve dedurre dalle imposte così determinate le imposte danesi sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Danimarca in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

     (I) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Danimarca deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

     Se l'ammontare dell'imposta pagata in Danimarca su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

     (II) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Danimarca eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

     (III) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, la Repubblica Italiana deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Danimarca sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Danimarca nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

     b) La Danimarca nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'art. I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio, salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente, tuttavia la Danimarca deve accordare:

     (I) la deduzione dall'imposta sul reddito così calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia;

     (II) la deduzione dall'imposta sul patrimonio così calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

     Tuttavia, la deduzione non dovrà in entrambi i casi superare, rispettivamente, quella parte di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio, così come risulta prima di operare la deduzione stessa che si riferisce al reddito fluente dall'Italia od al capitale quivi posseduto, secondo il caso.

 

          Art. XXIV.

     1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti.

     2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

     a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;

     b) fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.

     3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

 

          Art. XXV.

     1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta applicata ultimamente.

     2. L'Autorità competente farà del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non è in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'Autorità competente dell'altro Stato al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

     3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

     4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

 

          Art. XXVI.

     1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengano a trovarsi nella stessa situazione.

     2. Il termine "nazionali" designa:

     a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno degli Stati contraenti;

     b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti.

     3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non può essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

     La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla società prelevata in conformità della legislazione italiana.

     6. Ai fini del presente articolo il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

 

          Art. XXVII.

     1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate imposte aventi natura simile a quelle considerate nella presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le eventuali modifiche saranno fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante apposito scambio di note.

     2. La cessazione di applicazione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. XXIX, farà cessare l'applicazione della Convenzione nei confronti di tutti i territori ai quali la Convenzione venga estesa ai sensi del presente articolo a meno che gli Stati contraenti non abbiano di comune accordo stabilito diversamente.

 

          Art. XXVIII.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

     3. Dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, le disposizioni della Convenzione avranno effetto:

     a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1° gennaio 1962;

     b) in ordine alle altre imposte sul reddito:

     (I) per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio 1962 (persone fisiche);

     (II) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio 1962 (società);

     c) in ordine alle imposte sul patrimonio:

     (I) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare 1962 (persone fisiche);

     (II) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio 1962 (società).

 

          Art. XXIX.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per le vie diplomatiche non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed in tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:

     a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito, pagabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

     b) in ordine alle altre imposte sul reddito:

     (I) per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche);

     (II) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (società);

     c) in ordine alle imposte sul patrimonio:

     (I) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche);

     (II) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (società).

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatta in duplice esemplare il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.


[1] A norma dell'art. 31 della L. 7 agosto 1982, n. 745 la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Copenaghen il 10 marzo 1966, cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, ratificata e resa esecutiva con L. 7 agosto 1982, n. 745.