Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 23/12/2009 |
Numero: | 201 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione all'adesione) |
Art. 2. (Ordine d'esecuzione) |
Art. 3. (Norme di delega sulla procedura concorsuale) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 94.1.f2 - L. 23 dicembre 2009, n. 201.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonchè delega al Governo per la sua attuazione.
(G.U. 13 gennaio 2010, n. 9)
Art. 1. (Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autonzzato ad aderire al Ptotocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo».
Art. 2. (Ordine d'esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.
Art. 3. (Norme di delega sulla procedura concorsuale)
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottate, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasoorti. di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la par condicio dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;
b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;
c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;
d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;
e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:
1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;
2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;
3) il contenuto della sentenza di apertura;
4) la formazione e verifica dello stato passivo;
5) la disciplina delle opposizioni;
6) la distribuzione del fondo;
f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi
(Traduzione non ufficiale)
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
AVENDO RICONOSCIUTO l'opportunità di definire, tramite accordo, alcune nome uniformi relative alla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi,
HANNO DECISO di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
IL DIRITTO DI LIMITAZIONE
Articolo 1
Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità
1. I proprietari delle navi e gli addetti al soccorso, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente ai crediti previsti dall'articolo 2.
2. Il termine «proprietario di nave» indica il proprietario, il noleggiatore, l'armatore, l'armatore-gerente di una nave d'alto mare.
3. «Addetto al soccorso» indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso comprendono anche le operazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera d), e) ed f).
4. Se vengono presentate crediti di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell'addetto al soccorso, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.
5. Nella presente Convenzione per «responsabilità del proprietario di nave» s'intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.
6. L'assicuratore che copre le responsabilità relative a crediti soggetti a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell'assicurato.
7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un'ammissione di responsabilità.
Articolo 2
Crediti soggetti a limitazione
1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, i seguenti crediti, qualunque possa essere il fondamento della responsabilità, saranno soggetti alle limitazioni di responsabilità:
a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli ausili alla navigazione) che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;
b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di merci, passeggeri o del loro bagaglio;
c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio;
d) crediti relativi al recupero, rimozione, distribuzione o volte alla eliminazione della pericolosità di una nave affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volte alla eliminazione della pericolosità del carico della nave;
f) crediti presentati da un soggetto diverso da quello responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali il soggetto responsabile puo' limitare la propria responsabilità conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.
2. I crediti di cui al paragrafo 1 saranno soggetti a limitazione della responsabilità anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggetti a limitazione della responsabilità nella misura in cui sono relativi alla remunerazione dovuta in base ad un contratto con il soggetto responsabile.
Articolo 3
Crediti esclusi dalla limitazione
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a:
a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune;
b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, o di ogni suo emendamento o protocollo in vigore;
c) crediti regolati da qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che disciplini o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari ;
d) crediti contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;
e) crediti di persone al servizio del proprietario della nave o dell'addetto al soccorso i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di soccorso, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali crediti, se in base alla legge che regola il contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave o l'addetto al soccorso e detto personale, il proprietario della nave o l'addetto al soccorso non abbia il diritto di limitare la propria responsabilità in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza di tale legge, a questi è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto all'articolo 6.
Articolo 4.
Comportamento che preclude la limitazione
Una persona non ha il diritto di limitare la propria responsabilità se viene provato che il danno è dovuto ad un proprio atto o omissione personale compiuti con l'intenzione di causare tale danno o sconsideratamente con la consapevolezza che tale danno si sarebbe probabilmente verificato.
Articolo 5
Compensazione dei crediti
Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.
CAPITOLO II
LIMITI DELLA RESPONSABILITA'
Articolo 6
Limiti generali
1. I limiti della responsabilità per crediti diversi da quelli citati nell'articolo 7, derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue:
a) per quanto riguarda i crediti relativi a morte o lesioni personali:
i) 333 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):
per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unità di conto;
per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unità di conto;
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unità di conto; e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unità di conto,
b) per quanto riguarda ogni altro credito:
i) 167 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):
per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unità di conto;
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unitià di conto; e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unità di conto.
2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera b) sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata dei crediti di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b).
3. Tuttavia, senza pregiudizio dei diritti relativi ai crediti per morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte può stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione abbiano, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorità prevista da detta legislazione.
4. I limiti della responsabilità relativa a qualsiasi addetto al soccorso che non operi da una nave, o relativa a qualsiasi addetto al soccorso che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sia prestando opera di soccorso o di salvataggio, sono calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate.
5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave è la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, del 1969.
Articolo 7
Limite per i crediti dei passeggeri
1. Per quanto riguarda i crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave provocate dal medesimo evento, il limite della responsabilità del proprietario della nave è pari ad un ammontare di 46.666 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato di navigabilità, ma non può essere superiore ai 25 milioni di unità di conto.
2. Ai fini del presente articolo «crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave» significa ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona importata da tale nave:
a) in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure
b) che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
Articolo 8
Unità di conto
1. L'Unità di conto di cui agli articoli 6 e 7 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6 e 7 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilità conformemente al valore di tale valuta alla data in cui è stato costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento, o è stata data una garanzia che, in base alla legislazione di tale Stato, è equivalente al pagamento. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. Il valore di una valuta nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte.
2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 possono, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio sono fissati co me segue:
a) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) ad un ammontare di:
i) 5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i):
per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unità monetarie;
per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unità monetarie;
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unità monetarie; e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unità monetarie; e
b) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ad un ammontare di:
i) 2,5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i):
per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 2500 unità monetarie;
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unità monetarie; e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 1250 unità monetarie; e
c) per quanto riguarda l'articolo 7 paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unità monetarie moltiplicate per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al suo certificato, con un massimale di 375 milioni di unità monetarie.
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano in conformità ai comma a) e b) del presente paragrafo.
3. L'unità monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione degli ammontari di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in questione.
4. Il calcolo menzionato all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale più vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unità di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.
Articolo 9
Cumulo di crediti
1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all'articolo 6 si applicano all'insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento:
a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure
b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di soccorso da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure
c) nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili.
2. I limiti della responsabilità determinati uniformemente all'articolo 7 si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 rispetto alla nave di cui all'articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.
Articolo 10
Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione
1. La limitazione della responsabilità può essere invocata anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte può stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di un credito soggetto alla limitazione, una persona responsabile può invocare il diritto a limitare la propria responsabilità solo se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorchè viene invocato il diritto alla limitazione.
2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell'articolo 12.
3. Le nome di procedura concernenti l'applicazione del presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentaia la causa.
CAPITOLO III
IL FONDO DI LIMITAZIONE
Articolo 11.
Costituzione del fondo
1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa può costituire un fondo presso il tribunale o altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un'azione legale relativa a crediti soggetti a limitazioni. Il fondo deve essere costituito per la somma degli ammontari fissati negli articoli 6 e 7 che sono applicabili ai crediti di cui tale persona possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito sarà disponibile solo per il pagamento dei crediti per le quali può essere invocata la limitazione della responsabilità.
2. Un fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma, sia fornendo una garanzia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il fondo, che sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente.
3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell'articolo 9 o dal suo assicuratore è ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.
Articolo 12
Ripartizione del fondo
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 7, il fondo è ripartito tra i creditori in proporzione ai loro crediti riconosciuti nei confronti dei fondo.
2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato un credito nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona cosi risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.
3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 può anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.
4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che può essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un'altra autorità competente dello Stato ove il fondo è stato costituito può ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.
Articolo 13
Preclusione di altre azioni
1. Ove sia stato costituito un fondo in conformità all'articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato un credito nei confronti del fondo verrà precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale credito nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito tale fondo.
2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all'articolo 11, qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per un credito che possa essere presentato nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, possono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorità competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca è sempre essere disposta se il fondo di limitazione è stato costituito:
a) nel porto ove l'evento ha avuto luogo, o, se si è verificato fuori del porto, al primo porto di attracco successivo; o
b) nel porto di sbarco, relativamente a crediti per morte o lesioni personali; o
c) nel porto di scarico relativamente ai danni al carico; o
d) nello Stato ove è stato effettuato il sequestro.
3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se il creditore può presentare un credito nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale credito.
Articolo 14
Legislazione applicabile
Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.
CAPITOLO IV
AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 15
1. La presente Convenzione si applicherà ogni qual volta una qualsiasi persona di cui all'articolo 1 cerchi di limitare la propria responsabilità dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi di ottenere il rilascio di una nave o altro bene o la revoca di qualsiasi garanzia fornita nell'ambito della giurisdizione di detto Stato Parte. Tuttavia, ciascuno Stato Parte potrà escludere, totalmente o in parte, dall'applicazione della presente Convenzione qualsiasi persona di cui all'articolo 1 che, al momento in cui le disposizioni della presente Convenzione sono invocate dinanzi ai tribunali di tale Stato, non ha la sua residenza abituale in uno Stato Parte, o non ha la sua sede principale di attività in uno Stato Parte, o qualsiasi nave nei confronti della quale viene invocato il diritto alla limitazione o il cui rilascio viene richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di uno Stato Parte.
2. Uno Stato Parte potrà regolare attraverso specifiche disposizioni della legislazione nazionale il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi alle navi che sono:
a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla navigazione su vie d'acqua interne;
b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate.
Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovrà informare il depositario circa i limiti della responsabilità adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono.
3. Uno Stato Parte potrà regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi ai crediti derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di alti Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti.
4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la presente Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in trivellazioni sottomarine:
a) qualora tale Stato abbia fissato, in base alla propria legislazione nazionale, un più elevato limite di responsabilità di quello diversamente stabilito nell'articolo 6; o
b) qualora tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che regola il sistema della responsabilità applicabile a tali navi. In un caso in cui si applichi il comma a), tale Stato Parte ne informerà conformemente il depositario.
5. La presente Convenzione non si applica a:
a) veicoli a cuscino d'aria;
b) piattaforme galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Firma, ratifica ed adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come «l'Organizzazione»), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resta aperta all'adesione.
2. Ogni Stato può divenire Parte della presente Convenzione attraverso:
a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; o
b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
c) l'adesione.
3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come «il Segretario Generale»).
Articolo 17
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno dei mese successivo allo scadere di un periodo di un anno con decorrenza dalla data in cui dodici Stati sia l'abbiano firmata senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione, sia abbiano depositato il necessario strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o firmi senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o adesione ad effetto alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, o il primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dopo la data della firma o del deposito dello strumento, qualunque sia la data posteriore.
3. Per ogni Stato che diventi successivamente Parte della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento.
4. Per quanto attiene alle relazioni tra Stati che ratifichino, accettino o approvino la presente Convenzione o vi aderiscano, la presente Convenzione sostituisce e abroga la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi d'alto mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957, e la Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme relative alla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.
Articolo 18
Riserve
l. Qualsiasi Stato potrà al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere l'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera d) ed e). Nessun'altra riserva sarà ammessa sulle disposizioni di sostanza della presente Convenzione.
2. Una riserva formulata al momento della firma deve essere confermata al momento della ratifica, accettazione, approvazione.
3. Ogni Stato che ha formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione può ritirarla in ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica viene ricevuta. Se nella notifica si dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una data ivi specificata e tale data è successiva a quella della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro entra in vigore alla data in tal modo specificata.
Articolo 19
Denuncia
1. La presente Convenzione può essere denunciata da una delle Parti in qualsiasi momento, dopo un anno a decorrere dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.
3. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un anno a decorrere dalla data del deposito dello strumento, o alla scadenza di qualsiasi periodo più lungo che potrebbe essere specificato in detto strumento.
Articolo 20
Revisione ed emendamenti
1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.
Articolo 21
Revisione degli ammontari della limitazione e dell'unità di conto o dell'unità monetaria
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 20, l'organizzazione convocherà una Conferenza, avente come unico oggetto di revisionare gli ammontari stabiliti negli articoli 6 e 7 e nell'articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o l'altra, ovvero entrambi le Unità specificate nell'articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unità. La revisione degli ammontari verrà effeituata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale.
2. L'Organizzazione convocherà tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parte.
3. La decisione di rivedere gli ammontari o di sostituire le Unità con altre unità di conto è adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti a tale Conferenza.
4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l'entrata in vigore di un emendamento, applica la Convenzione come emendata.
Articolo 22
Depositario
1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale:
a) trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;
b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:
i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa riserva formulata, nonché della data in cui tale firma o deposito sono intervenuti;
ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;
iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;
iv) ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21;
v) ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione.
3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa è trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 23
Lingue
La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.