§ 94.1.d18 - L. 15 dicembre 2005, n. 280.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali emendante il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/12/2005
Numero:280


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 94.1.d18 - L. 15 dicembre 2005, n. 280.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

(G.U. 5 gennaio 2006, n. 4)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

(Traduzione non ufficiale)

PROTOCOLLO N. 14 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, EMENDANTE IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONVENZIONE

 

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»),

Vista la Risoluzione n° 1 e la Dichiarazione adottata nella Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'Uomo, svoltasi a Roma il 3 ed il 4 novembre 2000;

Viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 ed il 15 maggio 2003, rispettivamente nelle sue 109°, 111° e 112° Sessioni;

Visto il parere n° 251 (2004) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

Considerando la necessità e l'urgenza di emendare talune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e rafforzare l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo, in ragione principalmente del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

Ritenendo, in particolare che occorre vigilare affinché la Corte continui a svolgere il suo ruolo predominante per la protezione dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

 

Articolo 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

«Articolo 23

Durata del mandato e revoca.

1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'età di settant'anni.

3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.

4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.».

 

Articolo 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

 

Articolo 4

L'Articolo 25 della Convenzione diviene l'articolo 24 e la sua formulazione è modificata come segue:

«Articolo 24

Cancelliere e relatori.

1. La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2. Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte, Essi fanno parte della cancelleria della Corte».

 

Articolo 5

L'Articolo 26 della Convenzione diviene l'articolo 25 (Assemblea plenaria) e la sua formulazione è modificata come segue:

1. Alla fine del paragrafo d, la virgola è sostituita da un punto e virgola e la parola «e» è soppressa.

2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito da un punto e virgola.

3. È aggiunto un nuovo paragrafo f, la cui formulazione è la seguente:

«f fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2.».

 

Articolo 6

L'articolo 27 della Convenzione diviene l'articolo 26 e la sua formulazione è modificata come segue:

«Articolo 26

Formazione del giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata.

1. Per esaminare i casi presentati al suo cospetto, la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Sezioni di sette giudici ed in una Sezione allargata di diciassette giudici. Le sezioni della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. A richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione unanime e per un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.

3. Un giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale questo giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia è membro di diritto della Sezione e della Sezione allargata. Qualora il giudice fosse assente, o non in grado di assolvere le sue funzioni, la persona scelta dal presidente della Corte su di un elenco preliminarmente sottoposto da tale Parte esercita le sue funzioni in qualità di giudice.

5. Fanno altresì parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Sezione allargata in forza dell'articolo 43, nessun giudice della Sezione che ha pronunziato la sentenza può avervi un seggio, ad eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha esercitato le sue funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata».

 

Articolo 7

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è inserito nella Convenzione, con la seguente formulazione:

«Articolo 27

Competenza del giudice unico.

1. Un giudice unico può dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 è irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione può essere presa senza esame complementare.

2. La decisione è definitiva.

3 Se il giudice unico non dichiara che il ricorso è irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare».

 

Articolo 8

L'Articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

«Articolo 28

Competenza dei comitati.

1. Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime,

a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure

b dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b».

 

Articolo 9

L'articolo 29 della Convenzione è emendato come segue:

1. La formulazione del paragrafo 1 è modificata come segue: «Se nessuna decisione è stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione è stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere presa separatamente».

2. Si aggiunge alla fine del paragrafo 2 una nuova frase, formulata come segue: «Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene presa separatamente».

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

 

Articolo 10

L'articolo 31 della Convenzione è emendato come segue:

1. Alla fine del paragrafo a, il termine «e» è soppresso.

2. Il paragrafo b diviene il paragrafo c ed un nuovo paragrafo b viene inserito con la seguente formulazione:

«b si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e».

 

Articolo 11

L'articolo 32 della Convenzione è emendato come segue.

Alla fine del paragrafo 1, una virgola ed il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

 

Articolo 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue;

«3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:

a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure

b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno».

 

Articolo 13

Un nuovo paragrafo 3 è aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione, con la seguente formulazione:

«In qualsiasi caso dinanzi ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze».

 

Articolo 14

L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:

«Articolo 38

Esame contraddittorio del caso.

La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie».

 

Articolo 15

L'articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

«Articolo 39

Regolamenti amichevoli.

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.

4. Questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.».

 

Articolo 16

L'articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

«Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze.

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

3. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d'interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.

4. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui é parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell'osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.

5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame».

 

Articolo 17

L'articolo 59 della Convenzione è emendato come segue:

1. Viene inserito un nuovo paragrafo 2, con la seguente formulazione:

«L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione»

2. I paragrafi 2, 3, e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 3, 4, e 5.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

Articolo 18

1. Il Presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle norme dell'articolo 18.

 

Articolo 20

1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri.

2. Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

 

Articolo 21

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che compiono il loro primo mandato è prorogata a pieno titolo, al fine di ottenere un totale di nove anni. Gli altri giudici pongono fine al loro mandato, il quale è legittimamente prorogato di due anni.

 

Articolo 22

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a) qualsiasi firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e

d) ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.