§ 94.1.979 - Legge 12 maggio 1995, n. 210.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/05/1995
Numero:210


Sommario
Art. 1.  Ai fini della presente Convenzione.
Art. 2.      Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione
Art. 3.      1. Un mercenario ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilità o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, [...]
Art. 4.      Commette reato chiunque
Art. 5.      1. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari ed a vietare le attività di tale natura in conformità con le disposizioni [...]
Art. 6.      Gli Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto
Art. 7.      Gli Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione
Art. 8.      Ogni Stato parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente Convenzione è stato, è o sarà commesso, fornisce agli Stati parti interessati, [...]
Art. 9.      1. Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria competenza al fine di giudicare i reati definiti nella presente Convenzione commessi
Art. 10.      1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato parte sul di cui territorio si trova l'autore presunto del reato, provvede in conformità con la sua [...]
Art. 11.      Ogni persona contro cui è intentata un'azione legale per uno qualsiasi dei reati definiti nella presente Convenzione beneficia, a tutti gli stadi della procedura, della [...]
Art. 12.      Lo Stato parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi quest'ultimo, è tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto [...]
Art. 13.      1. Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per [...]
Art. 14.      Lo Stato parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato ne comunica in conformità con la sua legislazione, il risultato [...]
Art. 15.      1. I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo compresi come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione stipulato tra [...]
Art. 16.      La presente Convenzione non pregiudica
Art. 17.      1. Ogni controversia tra due o più Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale è [...]
Art. 18.      1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York
Art. 19.      1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite [...]
Art. 20.      1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Art. 21.      L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario [...]


§ 94.1.979 - Legge 12 maggio 1995, n. 210.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

(G.U. 1 giugno 1995, n. 126, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 19 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

     2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso né essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

 

     Art. 4.

     1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'art. 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

 

     Art. 5.

     1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

 

     Art. 6.

     1. E' punito secondo la legge italiana:

     a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;

     b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.

 

     Art. 7.

     1. L'art. 244 del codice penale è così modificato:

     a) nel primo comma le parole: "cinque a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei a diciotto anni";

     b) nel secondo comma le parole: "due a otto anni" e "tre a dieci anni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a dodici anni" e "cinque a quindici anni".

     2. Nel primo comma dell'art. 288 del codice penale le parole: "tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a quindici anni".

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1. Ai fini della presente Convenzione.

     1. L'espressione "mercenario" significa ogni persona:

     a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per combattere in un conflitto armato;

     b) che partecipa alle ostilità essenzialmente in vista di ottenere un vantaggio personale ed alla quale è stata effettivamente promessa, da una parte al conflitto o a nome di quest'ultima, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate di detta parte;

     c) che non è cittadina di una parte al conflitto, né residente del territorio controllato da una parte al conflitto;

     d) che non è membro delle forze armate di una parte al conflitto;

     e) che non è stata inviata da uno Stato diverso da una parte al conflitto, in missione ufficiale come membro delle forze armate di tale Stato.

     2. L'espressione "mercenario" significa altresì, in ogni altra circostanza, ogni persona:

     a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per partecipare ad un atto concordato di violenza mirante a:

     i) rovesciare un governo o colpire, in qualsiasi altro modo, l'ordine costituzionale di uno Stato; oppure

     ii) colpire l'integrità territoriale di uno Stato;

     b) che partecipa a tale atto essenzialmente in vista di ottenerne un vantaggio personale significativo ed è spinta ad agire dietro promessa o pagamento di una remunerazione materiale;

     c) che non è né cittadina, né residente dello Stato contro il quale tale atto è diretto;

     d) che non è stata inviata da uno Stato in missione ufficiale;

     e) che non è membro delle forze armate dello Stato sul di cui territorio l'atto ha avuto luogo.

 

          Art. 2.

     Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.

 

          Art. 3.

     1. Un mercenario ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilità o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione.

     2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dell'art. 4 della presente Convenzione.

 

          Art. 4.

     Commette reato chiunque:

     a) tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione;

     b) si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione.

 

          Art. 5.

     1. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari ed a vietare le attività di tale natura in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

     2. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari con lo scopo di fare opposizione all'esercizio legittimo del diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione così come riconosciuto dal diritto internazionale, e ad adottare in conformità con il diritto internazionale, appropriati provvedimenti per prevenire il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento o l'istruzione di mercenari a tal fine.

     3. Essi reprimono i reati definiti nella presente Convenzione mediante pene appropriate che tengano conto della natura grave di tali reati.

 

          Art. 6.

     Gli Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:

     a) adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attività illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;

     b) coordinano i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.

 

          Art. 7.

     Gli Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione.

 

          Art. 8.

     Ogni Stato parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente Convenzione è stato, è o sarà commesso, fornisce agli Stati parti interessati, direttamente o tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni della sua legislazione nazionale ogni informazione pertinente non appena ne sia venuto a conoscenza.

 

          Art. 9.

     1. Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria competenza al fine di giudicare i reati definiti nella presente Convenzione commessi:

     a) sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;

     b) da uno qualsiasi dei suoi cittadini, o qualora questo Stato lo ritenga appropriato, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio.

     2. Allo stesso modo, ciascun Stato parte adotta i provvedimenti necessari per istituire la sua competenza al fine di giudicare i reati definiti agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione qualora il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e qualora tale Stato non lo estradi verso uno qualunque degli Stati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

     3. La presente Convenzione non esclude una competenza penale esercitata in virtù della legislazione nazionale.

 

          Art. 10.

     1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato parte sul di cui territorio si trova l'autore presunto del reato, provvede in conformità con la sua legislazione, alla detenzione di questa persona ovvero adotta ogni altro adeguato provvedimento per trattenerlo in fermo durante il periodo necessario per l'inizio di un'azione penale o di una procedura di estradizione. Questo Stato parte procede immediatamente ad una inchiesta preliminare in vista di stabilire i fatti.

     2. Quando uno Stato parte, in conformità con le disposizioni del presente articolo, ha posto una persona in detenzione o adottato ogni altro provvedimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso ne avvisa senza ritardo direttamente o tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

     a) lo Stato parte in cui il reato è stato commesso;

     b) lo Stato parte che è stato oggetto del reato o del tentativo di reato;

     c) lo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica che è stata oggetto del reato o del tentativo di reato ha la cittadinanza;

     d) lo Stato parte di cui il presunto autore del reato ha la nazionalità o, se quest'ultimo è apolide, lo Stato parte sul di cui territorio esso ha la sua residenza abituale;

     e) ogni altro Stato parte interessato che riterrà opportuno avvisare.

     3. Ogni persona nei confronti della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:

     a) di comunicare senza indugio con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure se si tratta di una persona apolide, con lo Stato sul cui territorio essa ha la sua abituale residenza;

     b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato.

     4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato parte che ha stabilito la sua competenza in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 dell'art. 9, di invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a visitarlo.

     5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed indica loro se intende esercitare la sua competenza.

 

          Art. 11.

     Ogni persona contro cui è intentata un'azione legale per uno qualsiasi dei reati definiti nella presente Convenzione beneficia, a tutti gli stadi della procedura, della garanzia di un trattamento equo e di tutti i diritti e garanzie previsti dal diritto dello Stato interessato. Si dovrà tener conto delle norme applicabili del diritto internazionale.

 

          Art. 12.

     Lo Stato parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi quest'ultimo, è tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto se il reato in questione sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autorità prendono una decisione nelle stesse condizioni come per ogni altro reato di natura grave, in conformità con la legislazione di questo Stato.

 

          Art. 13.

     1. Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. In tutti i casi la legge applicabile per l'esecuzione di una domanda di assistenza reciproca è quella dello Stato richiesto.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria reciproca previsti in ogni altro trattato.

 

          Art. 14.

     Lo Stato parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato ne comunica in conformità con la sua legislazione, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati interessati.

 

          Art. 15.

     1. I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo compresi come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione stipulato tra Stati parti. Gli Stati parti si impegnano ad includere questi reati come casi di estradizione in ogni Trattato di estradizione da stipulare tra di loro.

     2. Se uno Stato parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato è investito di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda questi reati. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

     3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un Trattato riconoscono questi reati come casi di estradizione tra di loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

     4. Tra Stati parti, i reati sono considerati ai fini dell'estradizione come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù dell'art. 9 della presente Convenzione.

 

          Art. 16.

     La presente Convenzione non pregiudica:

     a) le regole relative alla responsabilità internazionale degli Stati;

     b) il diritto dei conflitti armati ed il diritto internazionale umanitario, comprese le disposizioni relative allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.

 

          Art. 17.

     1. Ogni controversia tra due o più Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Se nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti non pervengono ad un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualunque tra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando un ricorso in conformità con lo statuto della Corte.

     2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma la presente Convenzione, la ratifica o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di uno Stato parte che ha formulato tale riserva.

     3. Ogni Stato parte che ha formulato una riserva in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in ogni tempo abolire tale riserva con una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 18.

     1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

     2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 19.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.

     2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

          Art. 20.

     1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 21.

     L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

     In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato la presente Convenzione.