§ 94.1.927 - Legge 30 settembre 1993, n. 388.
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo Schengen del 14 giugno 1985 tra i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:30/09/1993
Numero:388


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [3]
Art. 12.  [5]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 94.1.927 - Legge 30 settembre 1993, n. 388.

Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990

(G.U. 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990:

     a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;

     b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché laConvenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

     c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'art. 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del protocollo, dall'art. 5, comma 2, dell'accordo e dall'art. 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'art. 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale.

 

     Art. 4.

     1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'art. 40, paragrafo 1, della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'art. 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal procuratore generale della Corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.

 

     Art. 5.

     1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.

     2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'art. 716 del codice di procedura penale.

 

     Art. 6.

     1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

 

     Art. 7.

     1. L'art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'art. 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa.

     2. Ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

 

     Art. 8.

     1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'art. 57 della Convenzione è il Ministro di grazia e giustizia.

 

     Art. 9.

     1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'art. 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.

     2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1 [1].

 

     Art. 10.

     1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

     2. [Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati personali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121] [2] .

     3. Le disposizioni dell'art. 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.

 

     Art. 11. [3]

     1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni [4].

 

     Art. 12. [5]

     [1. La responsabilità per i danni derivanti da condotta posta in essere in violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen è disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subìto non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.]

 

     Art. 13.

     1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti".

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente comma: “3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunità europea sulla base di specifici accordi".

     3. I commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: “9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689. 10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'art. 1".

 

     Art. 14.

     1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: “1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi".

     2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente: “1-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all'art. 7, comma 2".

     3. Dopo il comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti: “12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'art. 5, comma 4. 12-ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso. 12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera".

 

     Art. 15.

     1. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione".

     2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'art. 23 della predetta Convenzione.

 

     Art. 16.

     1. Al primo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: “danno alloggio per mercede" sono aggiunte le seguenti: “nonché coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili".

     2. Al terzo comma dell'art. 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo".

 

     Art. 17.

     1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

     2. Conformemente a quanto stabilito nell'art. 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione relative alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'art. 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.

 

     Art. 18.

     1. E' istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

     2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

     3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

     4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'art. 132 , paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

     5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

     6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.

     7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

     Art. 19.

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

     2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:

     a) quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali";

     b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri";

     c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero";

     d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento Interventi vari nel campo sociale".

     3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985

 

     Art. 1.

     Con il presente protocollo, la Repubblica italiana aderisce all'Accordo.

 

     Art. 2.

     All'Articolo 1 dell'Accordo, i termini “Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese” vengono sostituiti con i termini “Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana”.

 

     Art. 3.

     All'Articolo 8 dell'Accordo, i termini degli “Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese” vengono sostituiti con i termini degli “Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese e della Repubblica italiana”.

 

     Art. 4.

     Il presente Protocollo viene firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

     Il presente Protocollo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

     Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo; ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresì ad essi la data di entrata in vigore.

 

     Art. 5.

     Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme all'Accordo nelle lingue tedesca, francese e olandese.

     Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali dell'Accordo nelle versioni nelle lingue tedesca, francese e olandese.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

     Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

 

Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

 

     Preambolo

     I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

     qui di seguito denominati le Parti,

     consapevoli che l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi,

     desiderosi di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,

     considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee, allo scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

     animati dalla volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei servizi a tali frontiere,

     considerando che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai Parlamenti nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari,

     vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci,

     visto l'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,

     viste le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di Neustadt/Aisch dei Ministri dei Trasporti degli Stati del Benelux e della Repubblica federale di Germania,

     visto il memorandum dei Governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre 1984, consegnato ai Governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,

     hanno convenuto quanto segue:

 

TITOLO I

 

Misure applicabili a breve termine

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettuano di norma, nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli.

     Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli all'attraversamento della frontiera.

 

     Art. 3.

     Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno 8 centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie, e rispettano la normativa in materia di cambi.

 

     Art. 4.

     Le Parti si adoperano per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada.

     Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il 1° gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.

 

     Art. 5.

     Entro il 1° gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato realizzato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre controlli raggruppati ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali.

 

     Art. 6.

     Le Parti adottano tra di loro, fatta salva l'applicazione di intese più favorevoli, le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei

     Comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo.

     Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci consentite nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi.

 

     Art. 7.

     Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il 1° gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei 5 Stati dall'immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.

 

     Art. 8.

     Al fine di alleggerire i controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, le Parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio contro il traffico illecito di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale settore.

 

     Art. 9.

     Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale, ed il contrabbando. A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che possano presentare un interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità.

     Le Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.

 

     Art. 10.

     Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9, si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle Parti.

 

     Art. 11.

     Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti rinunciano, a partire dal 1° luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni:

     - controllo dei tempi di guida e di riposo (regolamento CEE n. 543/69 del Consiglio in data 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS);

     - controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio;

     - controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.

     Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del territorio delle Parti.

 

     Art. 12.

     A decorrere dal 1° luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali viene sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile.

 

     Art. 13.

     Le Parti si adoperano per armonizzare entro il 1° gennaio 1986 la regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradale professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le autorizzazioni di viaggio" con autorizzazioni a termine" con un controllo visivo al passaggio delle frontiere comuni.

     Le modalità di trasformazione delle autorizzazioni di viaggio in autorizzazioni a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati.

 

     Art. 14.

     Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento delle formalità alla frontiera.

 

     Art. 15.

     Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:

     - di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni;

     - di adoperarsi per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verranno stabiliti dagli enti ferroviari un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).

 

     Art. 16.

     Le Parti procedono all'armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.

 

TITOLO II

 

Misure applicabili a lungo termine

 

     Art. 17.

     In materia di circolazione delle persone, le Parti si adopereranno per eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.

 

     Art. 18.

     Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni:

     a) elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;

     b) esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni pi adeguate per migliorare la cooperazione fra le Parti in tali settori;

     c) ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della assistenza giudiziaria internazionale.

 

     Art. 19.

     Le Parti si adopereranno per armonizzare le legislazioni e i regolamenti, in particolare:

     - sugli stupefacenti,

     - sulle armi e sugli esplosivi,

     - sulla dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.

 

     Art. 20.

     Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche sui visti e sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predisporranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle comunità europee.

 

     Art. 21.

     Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee:

     a) per pervenire ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;

     b) per eliminare nel contesto delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l'entrata negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini.

     Le Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell'IVA nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all'interno delle Comunità europee.

 

     Art. 22.

     Sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, le Parti si adopereranno:

     - per aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 l.),

     - per equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.

 

     Art. 23.

     Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa ed il numero dei punti di sosta presso gli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti.

 

     Art. 24.

     Nel settore della circolazione delle merci, le Parti si adopereranno per trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni.

     A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunità europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinché tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.

 

     Art. 25.

     Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di loro per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante uno scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del Documento unico.

 

     Art. 26.

     Le Parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tal fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.

 

     Art. 27.

     Le Parti esamineranno se, sulla base di reciprocità, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni, quali autorizzate dal diritto comunitario, possano essere soppressi.

 

     Art. 28.

     L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le Parti.

 

     Art. 29.

     Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria da parte del Governo della Repubblica federale di Germania ai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux e al Governo della Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

 

     Art. 30.

     Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 1° gennaio 1986 per quanto riguarda le misure previste al Titolo I e, se possibile, entro il 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al Titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.

 

     Art. 31.

     Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli Articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell'Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese.

 

     Art. 32.

     Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.

     Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.

     Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

 

     Art. 33.

     Depositario del presente Accordo è il Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

 

Dichiarazione comune relativa alle misure a breve termine previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985.

 

     In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica italiana del Protocollo di adesione all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i cinque Governi firmatari dell'Accordo ed il Governo della Repubblica italiana alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità vigenti tra i cinque Governi firmatari del suddetto Accordo.

 

     Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci tra le Parti contraenti in transito attraverso terzi Stati.

     In occasione della firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti contraenti, desiderando facilitare il trasporto delle merci effettuato tra le Parti contraenti, e in transito attraverso un terzo Stato, nonchè i controlli sull'osservanza delle normative in materia di autorizzazioni al trasporto e i controlli tecnici sui mezzi di trasporto alle frontiere, prendono atto dell'impegno del Governo della Repubblica italiana di attuare a tal fine le misure amministrative e organizzative necessarie, nei tempi più brevi a partire dalla firma del Protocollo di adesione. Le soste ed i costi causati dalle formalità e dai controlli effettuati a dette frontiere verranno ricondotti al livello correntemente praticato dalle altre Parti contraenti nell'ambito del diritto comunitario.

 

     Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990

 

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione della repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

 

     (Omissis)

 


[1] Comma modificato dall'art. 42 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e così sostituito dall’art. 173 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004. L'art. 173, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[2] Comma modificato dall'art. 42 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e abrogato dall’art. 173 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004. L'art. 173, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 173 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'art. 173, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[4] Comma così sostituito dall'art. 173 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[5] Articolo abrogato dall'art. 173 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004. L'art. 173, D.Lgs. 2003/196, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.