§ 93.17.1 - D.Lgs.Lgt. 21 gennaio 1945, n. 49.
Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:21/01/1945
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Fino a tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a ricuperare e [...]
Art. 2.      Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilevano gli elementi degli autoveicoli e dei materiali di cui all'articolo che precede, atti ad [...]
Art. 3.      Ai detentori degli autoveicoli e del materiali di cui all'art. 1, può essere consentito l'uso dei medesimi per un periodo da due a tre anni dietro versamento, a titolo di deposito cauzionale, [...]
Art. 4.      Qualora entro il periodo, di cui all'art. 3, si presenti il legittimo proprietario dell'autoveicolo o dei materiali anzidetti, il Ministero dei trasporti potrà disporne il rilascio a suo favore, [...]
Art. 5.      Qualora allo scadere del termine per il quale è stato consentito ai detentori l'uso degli autoveicoli e dei materiali, il legittimo proprietario non si presenti, il Ministero dei trasporti ha [...]
Art. 6.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate tutte le autorizzazioni comunque concesse per il ricupero di autoveicoli, relitti o parti di autoveicoli, escluso quelle [...]
Art. 7.      S'intendono abrogate o modificate nei sensi degli articoli che precedono tutte le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con le norme del presente decreto.
Art. 8.      Con successivi decreti sarà provveduto alla emanazione di norme integrative, complementari e di attuazione eventualmente occorrenti.
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.


§ 93.17.1 - D.Lgs.Lgt. 21 gennaio 1945, n. 49. [1]

Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

(G.U. 13 marzo 1945, n. 31)

 

     Art. 1.

     Fino a tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a ricuperare e ad utilizzare tutti gli autoveicoli, anche allo stato di relitti, e qualsiasi parte od accessorio di essi, abbandonati o detenuti da persone che non possono dimostrare la legittima provenienza.

     Sono esclusi dal recupero gli automezzi anche allo stato di relitto, o parte di essi, originariamente appartenenti alle Forze armate italiane per i quali provvedono i singoli Ministeri interessati.

 

          Art. 2.

     Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilevano gli elementi degli autoveicoli e dei materiali di cui all'articolo che precede, atti ad individuarne la provenienza, e comunicano alla sede centrale del R.A.C.I. gli elementi stessi, perchè siano resi noti con la pubblicazione, per tre volte consecutive, nei fogli degli annunzi legali delle provincie del territorio liberato.

     Gli elementi anzidetti sono altresì comunicati ai Ministeri delle forze armate ed al Ministero delle finanze per quanto concerne la regia guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     Ai detentori degli autoveicoli e del materiali di cui all'art. 1, può essere consentito l'uso dei medesimi per un periodo da due a tre anni dietro versamento, a titolo di deposito cauzionale, della somma determinata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con i criteri di cui al testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, e relativo regolamento.

     Il deposito cauzionale anzidetto è versato presso la Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 4.

     Qualora entro il periodo, di cui all'art. 3, si presenti il legittimo proprietario dell'autoveicolo o dei materiali anzidetti, il Ministero dei trasporti potrà disporne il rilascio a suo favore, salvo l'obbligo di corrispondere per l'utilizzazione una indennità determinata ai sensi del citato testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, e ferma la applicazione delle norme del Codice civile in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti e alle trasformazioni eventualmente apportati all'autoveicolo o alle parti o accessori di esso.

 

          Art. 5.

     Qualora allo scadere del termine per il quale è stato consentito ai detentori l'uso degli autoveicoli e dei materiali, il legittimo proprietario non si presenti, il Ministero dei trasporti ha facoltà di lasciare la cosa in potere del detentore.

     In tal caso il deposito cauzionale viene incamerato a favore dello Stato.

 

          Art. 6.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate tutte le autorizzazioni comunque concesse per il ricupero di autoveicoli, relitti o parti di autoveicoli, escluso quelle rilasciate dai Ministeri indicati nell'art. 2 per il materiale di pertinenza.

     Chiunque ricupera o detiene, senza l'autorizzazione del Ministero dei trasporti o degli altri Ministeri innanzi indicati, autoveicoli o parti od accessori di essi di cui non possa dimostrare la legittima provenienza, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a L. 20.000.000 [2].

     Nei casi di particolare gravità, tali pene sono applicate congiuntamente.

     Se la cosa detenuta, senza autorizzazione sia di lieve entità, si applica la pena della sanzione amministrativa, fino a L. 2.000.000 [3].

 

          Art. 7.

     S'intendono abrogate o modificate nei sensi degli articoli che precedono tutte le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con le norme del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Con successivi decreti sarà provveduto alla emanazione di norme integrative, complementari e di attuazione eventualmente occorrenti.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.