§ 93.14.65 - Legge 15 gennaio 2003, n. 16.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.14 trasporto internazionale
Data:15/01/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 93.14.65 - Legge 15 gennaio 2003, n. 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

(G.U. 10 febbraio 2003, n. 33)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

 

     Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia successivamente denominati le “Parti Contraenti”,

     al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,

     hanno concordato quanto segue

 

     Art. 1.

     I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo

 

I

TRASPORTO VIAGGIATORI

 

1.1

Campo di applicazione

 

          Art. 2.

     In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

 

1.2

Servizi regolari tra i due Paesi

 

          Art. 3.

     1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

     2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

     3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

 

          Art. 4.

     I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 26.

 

          Art. 5.

     1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

     3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune, accordo dalla Commissione Mista.

     4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede.

     5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

     6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

     7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

     8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

 

          Art. 6.

     I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

 

1.3

Servizi regolari di transito

 

          Art. 7.

     1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

     2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di un autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'autorità del Paese di appartenenza.

 

1.4

Servizi occasionali

 

          Art. 8.

     Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

     1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

     2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);

     3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

 

          Art. 9.

     1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

     2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

     3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

     4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

 

1.5

Altri servizi con autobus

 

          Art. 10.

     1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

     2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

     3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

     4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

     5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

 

II

TRASPORTO DI MERCI

 

2.1

Trasporti tra i due Paesi e trasporti in transito

 

          Art. 11.

     1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt. 12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

     2. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

     3. Nell'effettuazione dei trasporti di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

     4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

     Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata [1].

 

          Art. 12.

     1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali, di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente

     1) i trasporti funebri;

     2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

     3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

     4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

     5) i trasporti postali;

     6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

     7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

     8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

     9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

     10) i trasporti di api e avannotti.

     2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

     3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

 

          Art. 13.

     1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

     2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse non sono soggetti ad autorizzazione.

     3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

 

          Art. 14.

     1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.

     2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

 

III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 15.

     1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi competenti dei due Paesi.

     2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

 

          Art. 16.

     Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

 

          Art. 17.

     1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

     2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

 

          Art. 18.

     Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

     1) avvertimento;

     2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3 o 4;

     3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto mezzi o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

     4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

 

          Art. 19.

     1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

     2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

 

          Art. 20.

     1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

     2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

 

          Art. 21.

     1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

     2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

     3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

 

          Art. 22.

     Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi nonché una minima quantità di lubrificante necessaria per l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio.

 

          Art. 23.

     1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

     2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

 

          Art. 24.

     1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

     2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni e indebiti ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

     3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

 

          Art. 25.

     1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.

     2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono:

     per il Governo della Repubblica Italiana:

     il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

     per il Governo della Repubblica di Armenia:

     il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche [2].

 

          Art. 26.

     1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

     11) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti inutili ad entrambe le Parti Contraenti;

     12) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli Artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;

     13) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli Artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;

     14) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

     15) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

     16) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

     2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

 

          Art. 27.

     La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

 

          Art. 28.

     1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

     2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

     2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità la sua intenzione di denunciarlo.

     In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del Protocollo emendativo fatto a Jerevan il 31 luglio 2018, ratificato con L. 8 giugno 2023, n. 78.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del Protocollo emendativo fatto a Jerevan il 31 luglio 2018, ratificato con L. 8 giugno 2023, n. 78.