Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 07/03/1987 |
Numero: | 201 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: |
§ 93.10.29 - D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.
Aggiornamento degli importi di taluni articoli del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di limiti di responsabilità nel trasporto aereo.
(G.U. 23 maggio 1987, n. 118).
1. Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:
art. 943, primo comma, da lire cinque milioni duecentomila a lire centonovantacinque milioni;
art. 944, secondo comma, da lire duecento diecimila a lire un milione novecentocinquantamila;
art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila;
art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
art. 967, secondo comma, da lire venticinque milioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatre milioni a lire tremiliardi cento milioni; da lire dieci milioni a lire trecentosettantacinque milioni;
art. 968, primo comma, da lire otto milioni trecentomila a lire trecentodieci milioni;
art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
art. 975, secondo comma, da lire venticinque milioni a lire novecentotrenta milioni; da lire ottantatre milioni a lire tremiliardicento milioni; da lire dieci milioni a lire trecentosettantacinque milioni;
art. 976, da lire cinque milioni duecentomila a lire centonovantacinque milioni.