§ 93.9.40 - D.L. 23 dicembre 1978, n. 813.
Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:23/12/1978
Numero:813


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti, risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978, relativi [...]
Art. 2 bis.  [8]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 93.9.40 - D.L. 23 dicembre 1978, n. 813. [1]

Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

(G.U. 23 dicembre 1978, n. 357)

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti, risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978, relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonchè alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società "Autostrada del Brennero", "Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza", "Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo", "Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta", "Autostrade Centro Padane", "Autostrade Valdostane", "Autostrada dei Fiori", "Autostrada Ligure-Toscana", "Autocamionale della Cisa" nonchè ai consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela [3] .

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'A.N.A.S. l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti [4] .

     L'A.N.A.S. si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonchè per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70% dell'ammontare dei crediti accertati [5] .

     I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante [6] .

     In particolare:

     a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, provvede per l'intero ammontare sulla base dell'amichevole accordo già intervenuto tra le parti, semprechè l'indennità non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, ovvero sulla base delle stime previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso in cui non sia stata accettata l'indennità offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;

     b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione:

     per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base dei certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonchè sulla base dei certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700, per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;

     per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonchè, per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento può essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vertenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.

     Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti comma provvede il direttore generale dell'A.N.A.S. con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'art. 56 della legge di contabilità di Stato.

     Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il direttore generale dell'A.N.A.S. si avvale in ordine alla legittimità dei pagamenti del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1977, n. 106 e può utilizzare anche il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso.

     Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

     Per gli scopi di cui ai precedenti commi è assegnato all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1979 la somma di L. 150 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo previa corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stesso stato di previsione. Detta somma costituisce anticipazione a valere sugli stanziamenti che saranno disposti dalla legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, di cui all'art. 15 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106.

     Agli oneri di carattere generale si farà fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS. [7]

 

          Art. 2 bis. [8]

     Ai componenti ed al segretario della commissione tecnico-finanziaria istituita con l'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella

 

Società

Percentuale in aumento da applicare sulle tariffe attualmente vigenti

Autostrade

 

10,00

Autostrada del Brennero

 

10,00

Autocamionale della Cisa

passeggeri

3,73

 

merci

6,00

Autostrada dei Fiori

passeggeri

8,5

 

merci

11,37

Autostrade Valdostane

 

10,00

Autostrada Ligure-Toscana

passeggeri

11,00

 

merci

14,00

Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza

 

10,00

Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta

 

10,00

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova

 

6,13

Autostrade Meridionali

 

5,44

Autostrada Torino-Savona

 

7,46

Autostrada di Venezia e Padova

 

5,50

Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso

 

7,61

Autovie Venete

passeggeri

12,85

 

merci

15,40

Autostrade Centro Padane

 

35,23

Autostrada Torino-Milano

 

11,00

Autostrada della Valdastico

 

20,00

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 19 febbraio 1979, n. 51.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 12 agosto 1982, n. 531.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1980, n. 389.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.