§ 93.9.37 - Legge 9 aprile 1971, n. 167.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:09/04/1971
Numero:167


Sommario
Art. 1.      In deroga all'art. 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'art. 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 2.      Con le disponibilità finanziarie derivanti dal precedente art. 1 per gli anni dal 1971 al 1977 l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà al completamento del programma di costruzione [...]
Art. 3.      A partire dall'esercizio 1973 le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono devolute per il 40 per cento alle regioni centro settentrionali e per il 60 per cento alle regioni del [...]
Art. 4.      L'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è così modificato:
Art. 5.      Anche in dipendenza delle maggiori attribuzioni derivanti all'Azienda nazionale autonoma delle strade dall'applicazione della presente legge, le dotazioni del quadro II della tabella B, annessa [...]
Art. 6.      In prosecuzione del piano previsto dall'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, entro il limite di lire 150 miliardi, a concedere alle [...]
Art. 7.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano indicativo di riparto di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 21 aprile [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma [...]


§ 93.9.37 - Legge 9 aprile 1971, n. 167. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59, e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale.

(G.U. 24 aprile 1971, n. 102)

 

     Art. 1.

     In deroga all'art. 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'art. 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella misura del 13 per cento.

 

          Art. 2.

     Con le disponibilità finanziarie derivanti dal precedente art. 1 per gli anni dal 1971 al 1977 l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà al completamento del programma di costruzione di strade di grande comunicazione, nonchè alla sistemazione ed ammodernamento delle strade statali di primaria importanza ed alla costruzione di raccordi autostradali.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade realizza il programma e tutte le opere di cui al precedente comma sentito il parere delle regioni interessate, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

     Ai lavori concernenti le strade di grande comunicazione ed i raccordi autostradali di cui al precedente comma si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

     Il contributo da concedere ai sensi dell'art. 4, comma a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, alle amministrazioni provinciali e comunali e loro consorzi, è elevato sino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenze alle amministrazioni provinciali e comunali dei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

 

          Art. 3.

     A partire dall'esercizio 1973 le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono devolute per il 40 per cento alle regioni centro settentrionali e per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e delle isole.

     Le somme di cui al comma precedente, nell'ambito delle percentuali indicate, sono annualmente ripartite fra le singole regioni a cura del Ministro per i lavori pubblici secondo i seguenti criteri: per il 70 per cento dei fondi l'assegnazione è disposta in relazione all'estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali, alla popolazione ed alla superficie territoriale, e per il 30 per cento sulla base delle esigenze del riequilibrio economico e territoriale.

     Le regioni ripartiscono i fondi fra le province e i comuni.

 

          Art. 4.

     L'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è così modificato:

     "Le strade di uso pubblico si distinguono in statali, di grande comunicazione e ordinarie, provinciali, comunali, vicinali e militari. Le caratteristiche tecniche delle strade statali di grande comunicazione, che debbono sussistere lungo l'intero tracciato compreso tra i capisaldi estremi, sono determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda".

 

          Art. 5.

     Anche in dipendenza delle maggiori attribuzioni derivanti all'Azienda nazionale autonoma delle strade dall'applicazione della presente legge, le dotazioni del quadro II della tabella B, annessa alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono aumentate di due posti, uno per ciascuna delle qualifiche ivi indicate.

 

          Art. 6.

     In prosecuzione del piano previsto dall'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, entro il limite di lire 150 miliardi, a concedere alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi comprese varianti, rettifiche e ammodernamenti) delle strade provinciali previste dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31.

     I contributi previsti dal comma precedente sono elevati sino al 100 per cento nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le amministrazioni provinciali dei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

     La somma di lire 150 miliardi è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come segue:

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1971;

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1972;

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1973;

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1974;

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1975;

     lire 25 miliardi nell'esercizio 1976.

     All'onere derivante dal presente articolo per l'anno finanziario 1971, si farà fronte con corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 7.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano indicativo di riparto di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181, per l'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione per gli anni finanziari 1971 e 1972.

     Per l'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione per gli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976, si applica il disposto di cui all'art. 3 della presente legge, intendendosi sostituito al criterio dell'estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali il criterio dell'estensione chilometrica delle strade provinciali. Il Ministro per i lavori pubblici predispone il piano di riparto fra le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.