Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 91. Statistica |
Capitolo: | 91.1 censimenti |
Data: | 28/04/1998 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con legge 31 [...] |
Art. 2. 1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi [...] |
Art. 3. 1. L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione [...] |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 91.1.25 - Legge 28 aprile 1998, n. 125.
Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996
(G.U. 4 maggio 1998, n. 101)
1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1998 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con
2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1998.
1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al
2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.
1. L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della
2. Il personale interessato dalle operazioni di cui al comma 1 può essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.