Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 8. Artigianato |
Capitolo: | 8.2 categorie di artigiani |
Data: | 12/05/2011 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. 1. Identificazione degli apparecchi per uso estetico |
Art. 2. Disposizioni generali |
Art. 3. Livello di sicurezza |
Art. 4. Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento del presente decreto |
Art. 5. Modifica di norme tecniche |
§ 8.2.11 - D.M. 12 maggio 2011, n. 110.
Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.
(G.U. 15 luglio 2011, n. 163)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto l'articolo 10, comma 1, della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Considerato che è necessario procedere, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, ad un aggiornamento dell'elenco allegato alla
Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profilo della sicurezza è assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il distributore devono soddisfare per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilità elettromagnetica;
Rilevato che l'appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare la circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in altri Stati membri dell'Unione o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e che pertanto non possono essere introdotte limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi indicati all'articolo 36 del Trattato;
Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferimento europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla
Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del
Espletata la procedura di informazione di cui alla
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Identificazione degli apparecchi per uso estetico
1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla
2. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'allegato alla
Art. 2. Disposizioni generali
1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonchè le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'articolo 1, sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative costituenti l'allegato 2.
Art. 3. Livello di sicurezza
1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla
2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.
Art. 4. Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento del presente decreto
1. In caso di ulteriore aggiornamento all'elenco allegato alla
2. L'allegato 2 del presente decreto può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla
Art. 5. Modifica di norme tecniche
1. Le presenti disposizioni s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all'adozione del presente decreto, alle quali è data adeguata pubblicità secondo modalità disposte dal Ministero dello sviluppo economico.
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 196
Allegato 1 [1]
(Articolo 1, comma 2)
Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Allegato alla
(Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
(Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali
(Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti
(Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
(Scheda 4) Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti
(Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa
(Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f ) elettrici picchiettanti
(Scheda 7) Solarium per l'abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UV-A, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
(Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
(Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
(Scheda 10) Scaldacera per ceretta
(Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare
(Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure
(Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva
(Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
(Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
(Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione
(Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei
(Scheda 18) Apparecchi per presso - massaggio
(Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi
(Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa
(Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
(Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione
(Scheda 22) Saune e bagno di vapore
(Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione
[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 del
[2] Allegato così sostituito dall'art. 2 del