§ 88.6.6 - Legge 6 novembre 1968, n. 1186.
Interventi in favore del teatro di prosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:06/11/1968
Numero:1186


Sommario
Art. 1.      La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della [...]
Art. 2.      Per l'esercizio finanziario 1968, il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà all'Ente teatrale italiano (ETI) per la sua attività istituzionale, un contributo straordinario di lire [...]
Art. 3.      All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 88.6.6 - Legge 6 novembre 1968, n. 1186. [1]

Interventi in favore del teatro di prosa.

(G.U. 30 novembre 1968, n. 304).

 

     Art. 1.

     La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della somma di lire 400.000.000.

     La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio finanziario 1968, il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà all'Ente teatrale italiano (ETI) per la sua attività istituzionale, un contributo straordinario di lire 100.000.000.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.