§ 87.11.5 - D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22.
Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.11 trasformazione fusione e scissione
Data:16/01/1991
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. L'intitolazione del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 2.      1. Dopo il primo comma dell'art. 2501 del codice civile è inserito il seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 2501 del codice civile è inserito il seguente
Art. 4.      1. Dopo l'art. 2501-bis del codice civile è inserito il seguente
Art. 5.      1. Dopo l'art. 2501-ter del codice civile è inserito il seguente
Art. 6.      1. Dopo l'art. 2501-quater del codice civile è inserito il seguente
Art. 7.      1. Dopo l'art. 2501-quinquies del codice civile è inserito il seguente
Art. 8.      1. L'art. 2502 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Dopo l'art. 2502 del codice civile è inserito il seguente
Art. 10.      1. L'art. 2503 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Dopo l'art. 2503 del codice civile è inserito il seguente
Art. 12.      1. L'art. 2504 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. Dopo l'art. 2504 del codice civile è inserito il seguente
Art. 14.      1. Dopo l'art. 2504-bis del codice civile è inserito il seguente
Art. 15.      1. Dopo l'art. 2504-ter del codice civile è inserito il seguente
Art. 16.      1. Dopo l'art. 2504-quater del codice civile è inserito il seguente
Art. 17.      1. Dopo l'art. 2504-quinquies del codice civile è inserito il seguente
Art. 18.      1. Dopo la sezione II del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile è inserita la seguente
Art. 19.      1. Il secondo comma dell'art. 2369-bis del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. Il quinto comma dell'art. 2420-bis del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 21.      1. L'art. 2457-bis del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 22.      1. L'art. 2538 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 23.      1. L'art. 2623 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 24.      1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente
Art. 25.      1. Le operazioni di fusione o di scissione in corso restano regolate dalle norme anteriori
Art. 26.      1. La legge 19 novembre 1942, n. 1472, recante provvedimenti per le fusioni di società commerciali, è abrogata


§ 87.11.5 - D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22.

Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69.

(G.U. 23 gennaio 1991, n. 19)

 

 

     Art. 1.

     1. L'intitolazione del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente:

     "Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 2501 del codice civile è inserito il seguente:

     "La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali nè a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 2501 del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2501-bis (Progetto di fusione). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

     1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;

     2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

     3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchè l'eventuale conguaglio in denaro;

     4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

     5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

     6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

     7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

     8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

     Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

     Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

     Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.".

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'art. 2501-bis del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

     La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

     La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 2501-ter del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2501-quater (Relazione degli amministratori). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

     La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

     Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.".

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'art. 2501-quater del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

     a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

     b) le eventuali difficoltà di valutazione.

     La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

     Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

     L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

     La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione.".

 

          Art. 7.

     1. Dopo l'art. 2501-quinquies del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2501-sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finchè la fusione sia deliberata:

     1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;

     2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;

     3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter.

     I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 2502 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.".

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 2502 del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411, e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

     La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies: il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito [1] .

     Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

     Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.".

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 2503 del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

     Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

     Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.".

 

          Art. 12.

     1. L'art. 2504 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

     L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

     Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

     Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.".

 

          Art. 13.

     1. Dopo l'art. 2504 del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

     La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

     Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.".

 

          Art. 14.

     1. Dopo l'art. 2504-bis del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

     La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.".

 

          Art. 15.

     1. Dopo l'art. 2504-ter del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2504-quater (Invalidità della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

     Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.".

 

          Art. 16.

     1. Dopo l'art. 2504-quater del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2504-quinquies (Incorporazione di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3, 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.".

 

          Art. 17.

     1. Dopo l'art. 2504-quinquies del codice civile è inserito il seguente:

     "Art. 2504-sexies (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457-ter.".

 

          Art. 18.

     1. Dopo la sezione II del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile è inserita la seguente:

     "Sezione III - Della scissione delle società.

     Art. 2504-septies (Forme di scissione). - La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

     La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali nè a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

     Art. 2504-octies (Progetto di scissione). - Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.

     Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

     Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.

     Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

     Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501-bis.

     Art. 2504-novies (Norme applicabili). - Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-ter e 2501-quater.

     La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

     La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501-quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

     Sono altresì applicabili gli articoli 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies.

     Art. 2504-decies (Effetti della scissione). - La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

     Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.".

 

          Art. 19.

     1. Il secondo comma dell'art. 2369-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.".

 

          Art. 20.

     1. Il quinto comma dell'art. 2420-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare nè la riduzione del capitale esuberante, nè la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.".

 

          Art. 21.

     1. L'art. 2457-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2457-bis (Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). - Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.".

 

          Art. 22.

     1. L'art. 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2538 (Fusione e scissione). - La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504-decies.".

 

          Art. 23.

     1. L'art. 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Art. 2623 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori che:

     1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

     2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

     3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.".

 

          Art. 24.

     1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 (Proposte di aumento di capitale). - Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere comunicate alla società incaricata della revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle.

     Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4.

     In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla società di revisione.

     La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti debbono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.".

 

          Art. 25.

     1. Le operazioni di fusione o di scissione in corso restano regolate dalle norme anteriori.

     2. Per operazioni di fusione o di scissione in corso si intendono quelle per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia intervenuta deliberazione di approvazione della proposta da parte dell'assemblea di almeno una tra le società interessate all'operazione.

 

          Art. 26.

     1. La legge 19 novembre 1942, n. 1472, recante provvedimenti per le fusioni di società commerciali, è abrogata.


[1]  Capoverso così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 21 marzo 1991, n. 68.