Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 18/05/1995 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede (con le sue dipendenti strutture, ivi comprese quelle di Palidoro, [...] |
Art. 2. L'ospedale Bambino Gesù con le strutture dallo stesso dipendenti assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla [...] |
Art. 3. 1. L'ospedale comunica al Ministero della sanità, entro trenta giorni dall'approvazione del presente accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero dei posti [...] |
Art. 4. L'attività sanitaria dell'ospedale e delle dipendenti strutture è sottoposta alla vigilanza e al controllo delle autorità e istituzioni sanitarie competenti secondo [...] |
Art. 5. 1. L'accesso alla struttura ospedaliera è consentito nei limiti della ricettività dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1 |
Art. 6. L'ospedale può avvalersi della facoltà di acquistare direttamente dai produttori le specialità medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente |
Art. 7. L'ospedale può, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 |
Art. 8. 1. L'attività didattica è svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso |
Art. 9. 1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria è riservata una quota non superiore al 10% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento |
Art. 10. 1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o più servizi assistenziali, l'ospedale ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità |
Art. 11. 1. In deroga alle procedure previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del tesoro provvede, a decorrere dal 1° gennaio [...] |
Art. 12. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993, l'attività di ricerca dell'ospedale Bambino Gesù è disciplinata [...] |
Art. 13. 1. Il presente accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti |
§ 86.11.79 - Legge 18 maggio 1995, n. 187.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.
(G.U. 23 maggio 1995, n. 118)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo internazionale 15 febbraio 1995.
Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ed il Servizio sanitario nazionale [1]
1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede (con le sue dipendenti strutture, ivi comprese quelle di Palidoro, Santa Marinella e di via Baldelli in Roma) e il Servizio sanitario nazionale, ai sensi e in prima attuazione dell'art. 4, comma 13, del
2. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento degli edifici destinati alle strutture, che comportino maggiori oneri per lo Stato italiano, sono preventivamente concordate con il Ministero della sanità d'intesa con la regione Lazio, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.
L'ospedale Bambino Gesù con le strutture dallo stesso dipendenti assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente nello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale.
1. L'ospedale comunica al Ministero della sanità, entro trenta giorni dall'approvazione del presente accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero dei posti letto, ivi compresi quelli per l'assistenza diurna, la pianta organica in atto, nonchè l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche con riferimento alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il Ministero della sanità verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma 1. Ogni variazione delle divisioni e dei servizi è preventivamente concordata con il Ministero della sanità sentita la regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
3. L'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale delle istituzioni ospedaliere riconosciute istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ed a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della
4. Nulla è innovato alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale.
L'attività sanitaria dell'ospedale e delle dipendenti strutture è sottoposta alla vigilanza e al controllo delle autorità e istituzioni sanitarie competenti secondo l'ordinamento italiano vigente.
1. L'accesso alla struttura ospedaliera è consentito nei limiti della ricettività dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1.
2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplinano le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.
3. Per comprovati, eccezionali motivi, l'ospedale può accettare malati anche in soprannumero rispetto ai posti letto, dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità.
L'ospedale può avvalersi della facoltà di acquistare direttamente dai produttori le specialità medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente.
L'ospedale può, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del
a) provvedere alla formazione, ivi compresa quella specialistica, e all'aggiornamento professionale di operatori sanitari (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonchè alla promozione e svolgimento di studi, ricerche ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della sanità d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) stipulare convenzioni con università italiane o altre strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento, nonchè per la formazione degli operatori sanitari di cui alla lettera a) e degli specializzandi;
c) contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonchè da leggi e disposizioni vigenti.
1. L'attività didattica è svolta nel pieno rispetto della personalità del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso.
2. L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, è svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.
1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria è riservata una quota non superiore al 10% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento.
2. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera, nonchè, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, in vigenza del
1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o più servizi assistenziali, l'ospedale ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità, compiuti i necessari accertamenti, può autorizzare l'ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate che abbiano manifestato la propria disponibilità al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.
1. In deroga alle procedure previste dal
2. L'ospedale Bambino Gesù fornisce trimestralmente al Ministero della sanità e alle regioni e province autonome interessate le relative contabilità per singolo caso delle prestazioni rese.
3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del tesoro è autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto il 90% di quanto corrisposto nell'anno precedente.
4. Per l'anno 1995 l'acconto di cui al comma 3 è commisurato al 90% delle somme dovute a tale titolo dalla regione Lazio nell'anno 1993.
5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, provvede al conguaglio fra le regioni e province autonome, sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilità e rimborsate direttamente all'ospedale dal Ministero della sanità o dal Ministero dell'interno in relazione alla specifica competenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del
1. Il presente accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Fino alla data di operatività dell'accordo continuano ad applicarsi all'ospedale Bambino Gesù le disposizioni che attualmente ne regolano l'attività.
[1] Il presente accordo è stato ratificato con