Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 30/04/1981 |
Numero: | 169 |
Sommario |
Art. 1. L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge [...] |
Art. 1. bis [8] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 86.11.32 - D.L. 30 aprile 1981, n. 169 [1] .
Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.
(G.U. 2 maggio 1981, n. 119)
L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla
(Omissis) [3].
Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonché le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della
In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del
I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della
Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla
Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l' art. 1 del
[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1982 dall' art. 1 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Il termine 30 giugno 1981 è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1982 dall' art. 1 del
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 novembre 1982 dall' art. 1 del
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 luglio 1982 dall' art. 1 del