Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 15/02/1963 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente |
§ 86.11.1c - Legge 15 febbraio 1963, n. 151. [1]
Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(G.U. 7 marzo 1963, n. 64).
L'art. 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
"Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al
Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale".
L'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:
"Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione".
L'art. 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al
Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale".
[1] Abrogata dall'art. 24 del