§ 1.3.11 - L. 9 maggio 1950, n. 307.
Rifornimento idrico delle Isole minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:09/05/1950
Numero:307


Sommario
Art. 1.      L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A è a carico dello Stato.
Art. 2.      Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:
Art. 3.      Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero detta difesa (Servizi per la marina militare).
Art. 4.      Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la [...]
Art. 5.      Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinate per il predetto importo complessivo di L. 843.000.000 corrispondenti aliquote delle maggiori [...]


§ 1.3.11 - L. 9 maggio 1950, n. 307.

Rifornimento idrico delle Isole minori.

(G.U. 13 giugno 1950, n. 133).

 

Art. 1.

     L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A è a carico dello Stato.

     La gestione relativa è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la marina militare.

     Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli Comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

     Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

 

     Art. 2.

     Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:

     1) L. 90.000.000 per l'acquisto presso l'A. R. A. R. di tre navi cisterna;

     2) L. 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;

     3) L. 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese L. 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa.

 

     Art. 3.

     Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero detta difesa (Servizi per la marina militare).

     La somma di cui al n. 3) del precedente articolo graverà per L. 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

- Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e per L. 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.

 

     Art. 4.

     Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.

 

     Art. 5.

     Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.

 

     Art. 6.

     Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinate per il predetto importo complessivo di L. 843.000.000 corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

 

 

Allegato A  - Isole minori il cui rifornimento idrico è a carico dello Stato. [1]

 

     Provincia di Agrigento:

     Isole di Lampedusa e Linosa.

 

     Provincia di Cagliari:

     Isola di San Pietro.

 

     Provincia di Foggia:

     Isole di Caprara, San Domino, San Nicola.

 

     Provincia di Grosseto:

     Isole del Giglio e Giannutri.

 

     Provincia di Latina:

     Isole di Ponza, Santo Stefano, Ventotene.

 

     Provincia di Livorno:

     Isole di Capraia, Pianosa, Gorgona, Isola d'Elba.

 

     Provincia di Messina:

     Isole di Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano.

 

     Provincia di Napoli:

     Isole di Capri, Ischia, Procida.

 

     Provincia di Palermo:

     Isola di Ustica.

 

     Provincia di Sassari:

     Isole dell'Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Tavolara, Molara (Olbia), Santa Maria, Spargi, Razzala (La Maddalena).

 

     Provincia di La Spezia:

     Isola di Palmaria.

 

     Provincia di Trapani:

     Isole di Favignana, Levanzo, Pantelleria, Marettimo.

 

 


[1] Allegato sostituito dalla tabella A allegata alla L. 19 maggio 1967, n. 378.