Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 19. Celebrazioni |
Capitolo: | 19.1 celebrazioni |
Data: | 04/05/2007 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 19.1.56 - L. 4 maggio 2007, n. 56.
Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
(G.U. 5 maggio 2007, n. 103)
1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice.
2. In occasione del «Giorno della memoria» di cui al comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.