§ 19.1.56 - L. 4 maggio 2007, n. 56.
Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:04/05/2007
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 19.1.56 - L. 4 maggio 2007, n. 56.

Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

(G.U. 5 maggio 2007, n. 103)

 

Art. 1.

     1. La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice.

     2. In occasione del «Giorno della memoria» di cui al comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.