§ 18.5.39 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:23/08/1982
Numero:691


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di [...]
Art. 2.      La detenzione e la raccolta per la riutilizzazione nonché l'eliminazione degli oli usati sono disciplinate dal presente decreto.
Art. 3.      A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto, di cui al terzo comma [...]
Art. 4.      E' costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale è conferita la personalità giuridica.
Art. 5.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che hanno immesso in consumo nel territorio nazionale oli lubrificanti dal 1° gennaio 1981 alla data di entrata in [...]
Art. 6.      Il consorzio, per tutto il territorio nazionale, ha l'obbligo di:
Art. 7.      Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi, di cui al sesto comma dell'art. 4, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i [...]
Art. 8.      Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per [...]
Art. 9.      La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.
Art. 10.      Per la violazione del divieto di cui al terzo comma dell'art. 2 è stabilita la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda fino a cinque milioni di lire.
Art. 11.      E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 18.5.39 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

(G.U. 30 settembre 1982, n. 270)

 

     Art. 1.

     Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.

 

          Art. 2.

     La detenzione e la raccolta per la riutilizzazione nonché l'eliminazione degli oli usati sono disciplinate dal presente decreto.

     Alle attività di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

     Resta, comunque vietata ogni immissione, non disciplinata dalle norme di cui al precedente comma, di oli usati ovvero di residui risultanti dalla trasformazione degli oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni, nonché sul suolo e nel sottosuolo.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto, di cui al terzo comma dell'art. 4, chiunque ottiene oli usati, compresi quelli che derivano da lubrificanti utilizzati in usi ammessi ad agevolazioni ed esenzioni fiscali, è obbligato al loro stivaggio in modo idoneo ad evitarne la contaminazione con sostanze estranee, ed al loro conferimento al consorzio di cui al successivo art. 4, secondo le modalità dal consorzio stesso indicate.

     Gli oli usati contenenti acqua e altre impurità in misura complessivamente superiore ad un limite massimo da fissarsi nello statuto del consorzio devono essere sottoposti, a cura del detentore, prima del conferimento, ad un trattamento idoneo a riportare il contenuto di acqua e impurità al di sotto di tale limite. Ove il detentore non vi provveda, è tenuto ad immagazzinarli separatamente, denunciandone le quantità, al momento della consegna, al consorzio il quale addebita al cedente i costi di trattamento.

     In deroga al primo comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, per singole partite, le imprese ad utilizzare nei propri impianti, per la combustione, gli oli usati da esse stesse ottenuti da cicli di produzione e di impiego, salvo comunque il rispetto della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive disposizioni, in materia di inquinamento atmosferico.

     Le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati di loro proprietà.

 

          Art. 4.

     E' costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale è conferita la personalità giuridica.

     Al consorzio partecipano in posizione paritetica tra loro due categorie di soggetti, di cui una comprende tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti. Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantità di oli usati lavorate; nell'ambito della seconda, alle quantità di lubrificanti immesse al consumo.

     Il consorzio non ha fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

     Il consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.

     Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma precedente, secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi dell'art. 7.

 

          Art. 5.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che hanno immesso in consumo nel territorio nazionale oli lubrificanti dal 1° gennaio 1981 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando i quantitativi immessi.

     Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro i successivi trenta giorni, sono convocate le imprese di cui al secondo comma dell'art. 4 per la predisposizione dello statuto del consorzio.

     Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui al secondo comma dell'art. 4 che rappresentano, per ciascuna delle due categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate in proporzione alle quantità di oli usati lavorati o di lubrificanti immessi al consumo del corso dell'anno 1981, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario, il quale vi provvede entro trenta giorni.

     Lo statuto deve inoltre indicare la data della prima riunione dell'assemblea.

 

          Art. 6.

     Il consorzio, per tutto il territorio nazionale, ha l'obbligo di:

     1) assicurare la raccolta degli oli usati;

     2) cedere gli oli usati raccolti alle imprese che effettuano la rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti;

     3) cedere per altri tipi di riutilizzazione, con preferenza per quelli che consentono maggior recupero energetico, partite di olio usato, qualora la rigenerazione non sia tecnicamente possibile, ovvero economicamente conveniente;

     4) assicurare l'eliminazione dell'olio usato non rigenerabile né riutilizzabile nel rispetto delle norme contro l'inquinamento.

 

          Art. 7.

     Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi, di cui al sesto comma dell'art. 4, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi degli articoli 4 e 5.

 

          Art. 8.

     Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli oli ceduti o ricevuti.

     I dati di cui al precedente comma devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione.

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai comma precedenti.

 

          Art. 9.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.

     Il consorzio dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     E' inoltre in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio.

 

          Art. 10.

     Per la violazione del divieto di cui al terzo comma dell'art. 2 è stabilita la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda fino a cinque milioni di lire.

     La violazione degli obblighi di cui all'art. 3, al sesto comma dell'art. 4, all'art. 6 ed al primo comma dell'art. 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

 

          Art. 11.

     E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

     Si osservano le norme stabilite dalle regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.