Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 26/01/1983 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...] |
Art. 2. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 18.4.16 - D.L. 26 gennaio 1983, n. 13 [1] .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 26 gennaio 1983, n. 24)
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 54.608 a L. 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilità di tesoreria denominata: "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilità di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della