§ 18.4.16 - D.L. 26 gennaio 1983, n. 13 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:26/01/1983
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da [...]
Art. 2.      I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 18.4.16 - D.L. 26 gennaio 1983, n. 13 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 26 gennaio 1983, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 54.608 a L. 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 38.990 a L. 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.460,80 a L. 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

 

          Art. 2.

     I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilità di tesoreria denominata: "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

     Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.

     Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilità di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 3 marzo 1983, n. 64.