§ 84.1.12 - D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1542.
Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:31/12/1947
Numero:1542


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 84.1.12 - D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1542. [1]

Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni

(G.U. 16 gennaio 1948, n. 12)

 

     Art. 1. [2]

     Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, costituito dal canone propriamente detto di L. 420 e dal sopraprezzo regolato dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sarà corrisposto in semestralità anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio. L'abbonato ha facoltà di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata è aumentata di 1/25 del suo importo.

     Inoltre è in facoltà dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo caso egli godrà di una riduzione pari ad 1/25 della semestralità anticapata.

     L'ammontare della rata trimestrale o del pagamento di un anno si arrotondano a cinque lire intere quando presentino una frazione di cinque lire.

 

          Art. 2.

     In caso di aumento della misura del sopraprezzo, l'abbonato ha facoltà di disdire il proprio abbonamento nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di aumento, osservando le modalità prescritte dall'art. 10 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246.

     Verificandosi variazione della misura del sopraprezzo, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di prorogare i termini di pagamento stabiliti nell'art. 1 del presente decreto.

     Le disposizioni di cui ai comma precedenti si estendono agli abbonamenti speciali, compresi gli abbonamenti per impianti centralizzati.

 

          Art. 3. [3]

     Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini prescritti dall'art. 1, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive disposizioni, è dovuta dall'abbonato una sopratassa pari ad un sesto dell'ammontare della semestralità.

     La sopratassa è ridotta a un dodicesimo della semestralità qualora il pagamento sia stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti.

     L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali oltre i termini stabiliti dall'art. 1, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda prevista è tenuto al pagamento di una sopratassa pari a un dodicesimo della semestralità.

     L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento semestrale.

     Quando la sopratassa presenta una frazione minore di cinque lire, questa frazione si computa per cinque lire intere.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano agli abbonamenti con decorrenza dal 1° gennaio 1948 e con decorrenza successiva.

 


[2] Articolo abrogato dall'art. 99 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 101 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, con la decorrenza ivi prevista.